domenica 10 giugno 2012

Risoluzione del Parlamento europeo sulla lotta all'omofobia in Europa: la proposta Alde

PROPOSTA DI RISOLUZIONE




Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B7-0234/2012
21.5.2012
PE489.265v01-00
 
B7-0243/2012
presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione
a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento

sulla lotta all'omofobia in Europa (2012/2657(RSP))

Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Louis Michel, Jan Mulder, Edward McMillan-Scott a nome del gruppo ALDE

Risoluzione del Parlamento europeo sulla lotta all'omofobia in Europa (2012/2657(RSP))  
B7‑0243/2012
 
Il Parlamento europeo,
–   visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione sui diritti del fanciullo e la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
–   visti l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 5, e gli articoli 6, 7, 21 e 27 del trattato sull'Unione europea, gli articoli 10 e 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'UE,
–   visto lo strumentario per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT), adottato dal gruppo di lavoro "Diritti umani" del Consiglio dell'Unione europea,
–   viste la risoluzione 1728 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del 29 aprile 2010, sulla discriminazione basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, e la raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei ministri, del 31 marzo 2010, sulle misure per combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere,
–   vista la relazione dell'Agenzia per i diritti fondamentali del novembre 2010 in materia di omofobia, transfobia e discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere,
–   viste le sue precedenti risoluzioni sull'omofobia, in particolare quelle del 26 aprile 2007 sull'omofobia in Europa, del 15 giugno 2006 sull'intensificarsi della violenza razzista e omofoba in Europa, del 18 gennaio 2006 sull'omofobia in Europa, del 19 gennaio 2011 sulla violazione della libertà di espressione e sulle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale in Lituania, del 17 settembre 2009 sulla legge lituana sulla tutela dei minori contro gli effetti dannosi della pubblica informazione, del 18 aprile 2012 sui diritti umani nel mondo e la politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze per la politica strategica dell'UE in materia di diritti umani, del 14 dicembre 2011 sul prossimo vertice UE-Russia e del 28 settembre 2011 sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere nel quadro delle Nazioni Unite,
–   visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e che essa afferma e promuove tali valori tanto al suo interno quanto nelle relazioni con il resto del mondo;
B.  considerando che l'omofobia consiste nella paura e nell'avversione irrazionali provate nei confronti dell'omosessualità e di lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT) sulla base di pregiudizi, ed è assimilabile al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e al sessismo; che si manifesta nella sfera pubblica e privata sotto diverse forme, tra cui incitamento all'odio e istigazione alla discriminazione, scherno e violenza verbale, psicologica e fisica, persecuzioni e uccisioni, discriminazioni a violazione del principio di uguaglianza e limitazione ingiustificata e irragionevole dei diritti, e spesso si cela dietro motivazioni fondate sull'ordine pubblico, sulla libertà religiosa e sul diritto all'obiezione di coscienza;
C. considerando che la Commissione ha asserito il proprio impegno ad assicurare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell'UE, dichiarando che l'omofobia non sarà tollerata in Europa;
D. considerando che negli Stati membri e nei paesi terzi continuano a verificarsi casi di omofobia, tra cui omicidi, interdizione delle marce per l'orgoglio omosessuale (gay pride) e delle manifestazioni per l'uguaglianza, utilizzo pubblico di un linguaggio aggressivo, minaccioso e improntato all'odio, incapacità della polizia di assicurare un'adeguata protezione, violente manifestazioni autorizzate di gruppi omofobi ed esplicito divieto di riconoscere le unioni esistenti tra partner dello stesso sesso;
E.  considerando che in alcuni Stati membri i partner dello stesso sesso non godono di tutti i diritti e le tutele assicurati ai coniugi eterosessuali, subendo così discriminazioni e penalizzazioni, e che allo stesso tempo sempre più paesi in Europa hanno dichiarato di garantire le pari opportunità, l'inclusione e il rispetto, o si stanno muovendo in tale direzione, assicurando la tutela dalla discriminazione basata sull'orientamento sessuale, sull'espressione di genere e sull'identità di genere come pure il riconoscimento delle famiglie composte da partner dello stesso sesso;
F.  considerando che il Parlamento europeo ribadisce il proprio impegno a favore dell'uguaglianza e della non discriminazione in base all'orientamento sessuale e all'identità di genere nell'UE, in particolare per quanto concerne l'approvazione della direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, che è attualmente bloccata a causa delle obiezioni di alcuni Stati membri, nonché per quanto riguarda le future proposte per il riconoscimento reciproco degli effetti dei documenti di stato civile, la prossima revisione della decisione quadro sul razzismo e la xenofobia per includere il reato di omofobia e una tabella di marcia globale che assicuri l'uguaglianza sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere;
G. considerando che in Lituania resta giuridicamente difficile stabilire se la pubblica informazione possa promuovere l'accettazione dell'omosessualità in base alla legge sulla tutela dei minori contro gli effetti dannosi della pubblica informazione, modificata nel 2010;
H. considerando che in Lettonia un membro del consiglio municipale di Riga ha recentemente presentato un progetto di legge inteso a vietare la "propaganda dell'omosessualità" per impedire lo svolgimento della marcia dell'orgoglio baltico (Baltic Pride) del marzo 2012, e che questa proposta non è ancora stata esaminata;
I.   considerando che in Ungheria il partito di estrema destra Jobbik ha recentemente presentato diversi progetti di legge intesi a introdurre il nuovo reato di "diffusione dei disturbi del comportamento sessuale" e che il partito Fidesz ha presentato al consiglio municipale di Budapest un'ordinanza locale per "limitare le marce oscene" prima del gay pride di Budapest; che le proposte sono successivamente state abbandonate, anche se potrebbero essere reintrodotte nei parlamenti nazionali o locali; che la revisione della definizione di famiglia è fonte di preoccupazione;
J.   considerando che in Russia sono state approvate leggi penali e amministrative contro la "propaganda dell'omosessualità" nelle regioni di Rjazan' nel 2006, Archangel'sk nel 2011 e Kostroma e San Pietroburgo nel 2012, e che le regioni di Novosibirsk, Samara, Kirov, Krasnojarsk e Kaliningrad stanno considerando l'adozione di norme simili; che dette leggi prevedono sanzioni fino a 1 270 euro per le persone fisiche e fino a 12 700 euro per le associazioni e le imprese; che la Duma federale sta considerando l'introduzione di una legge analoga;
K. considerando che in Ucraina sono all'esame del parlamento due progetti di legge presentati nel 2011 e nel 2012 nell'ottica di introdurre il reato di "diffusione dell'omosessualità", che includerebbe l'organizzazione di riunioni, parate, azioni, dimostrazioni e manifestazioni di massa intese a diffondere intenzionalmente informazioni positive sull'omosessualità; che le sanzioni proposte comprendono multe e pene detentive fino a cinque anni; che la commissione per la libertà di espressione sostiene tale progetto di legge;
L.  considerando che in Moldova i consigli distrettuali e i territori di Bălți, Anenii Noi, Chetriş e Hiliuţi hanno adottato nel 2012 norme intese a vietare "la propaganda omosessuale e le attività musulmane"; che tali misure sono già state dichiarate incostituzionali dalla Cancelleria di Stato di Chetriş;
M. considerando che la delegazione dell'UE in Moldova ha espresso "profondo rammarico e viva preoccupazione" in relazione a tali "manifestazioni di intolleranza e discriminazione";
Situazione nell'Unione europea
1.  condanna fermamente qualsiasi forma di violenza e discriminazione basata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere e sostiene la necessità di continuare ad adoperarsi in modo sistematico a livello di Unione europea, Stati membri e paesi terzi per combattere l'omofobia all'interno della società e impedire l'adozione di norme che potrebbero nuocere alla comunità LGBTI; invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a garantire la protezione della comunità LGBTI in relazione ai discorsi omofobi improntati all'odio, all'istigazione all'odio, alla violenza e alle discriminazioni nonché ad assicurare che i diritti, le libertà, il rispetto, la dignità e le tutele riconosciuti ai partner dello stesso sesso siano uguali a quelli garantiti al resto della società; condanna i commenti discriminatori formulati da dirigenti politici e religiosi nei confronti degli omosessuali, in quanto alimentano l'odio e la violenza, e chiede alle gerarchie delle rispettive organizzazioni di condannarli;
2.  chiede alla Commissione di rivedere la decisione quadro sul razzismo e la xenofobia per rafforzarne e ampliarne il campo di applicazione, onde includere, tra l'altro, l'omofobia e la transfobia;
3.  invita il Consiglio dell'Unione europea e gli Stati membri a concretizzare l'obiettivo della lotta alle discriminazioni omofobe, rimuovendo gli impedimenti alla proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale;
4.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che la direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione sia attuata senza discriminazioni in base all'orientamento sessuale e a deferire alla Corte gli Stati membri che l'hanno recepita parzialmente o in modo scorretto; invita la Commissione a proporre misure per riconoscere reciprocamente gli effetti dei documenti di stato civile in base al principio del riconoscimento reciproco;
5.  richiama l'attenzione sulle conclusioni della relazione dell'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione europea intitolata "Omofobia, transfobia e discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere"; invita la Commissione e gli Stati membri a dare seguito nella massima misura possibile ai pareri contenuti in detta relazione; chiede alla Commissione di esaminare attentamente i futuri risultati dell'inchiesta LGBT dell'Agenzia per i diritti fondamentali e di intraprendere azioni appropriate;
6.  invita la Commissione a garantire che la relazione annuale sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali comprenda una strategia per rafforzare la protezione dei diritti fondamentali nell'UE, includendo informazioni integrali ed esaustive sull'incidenza dell'omofobia negli Stati membri nonché soluzioni e azioni proposte per superarla;
7.  chiede nuovamente alla Commissione di stabilire una tabella di marcia globale che assicuri l'uguaglianza sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere;
8.  plaude ai progressi registrati negli Stati membri per superare le discriminazioni subite dalle persone LGBTI e dalle coppie dello stesso sesso, ad esempio per quanto concerne l'eredità, le disposizioni in materia di proprietà, le locazioni, le pensioni, le tasse, la previdenza sociale, ecc., riconoscendo in particolare le relazioni tra partner dello stesso sesso attraverso la coabitazione, l'unione civile o il matrimonio; plaude al fatto che sedici Stati membri offrono attualmente queste opportunità e invita gli altri Stati membri a fare altrettanto; chiede agli Stati membri di assicurare la denuncia dei reati omofobi, di provvedere alla formazione del personale incaricato dell'applicazione della legge, affinché gestisca adeguatamente tali situazioni, e di combattere il bullismo nelle scuole;
9.  chiede agli Stati membri di concedere l'asilo alle persone perseguitate in base all'orientamento sessuale o all'identità di genere;
Leggi omofobe e libertà di espressione in Europa
10. è gravemente preoccupato che in alcuni Stati membri dell'UE e in paesi terzi siano elaborate leggi che prendono di mira la pubblica informazione sull'omosessualità, limitando di conseguenza la libertà di espressione e di associazione in base a idee infondate in materia di omosessualità e transessualità;
11. deplora il fatto che dette leggi siano già state applicate per arrestare e multare i cittadini, compresi i cittadini eterosessuali che esprimono sostegno, tolleranza o accettazione verso lesbiche, gay, bisessuali e transgender; deplora altresì la legittimazione dell'omofobia, e talvolta della violenza, operata da tali leggi, come nel caso del violento attacco a un autobus di attivisti LGBT avvenuto il 17 maggio 2012 a San Pietroburgo;
12. sottolinea che il termine "propaganda" è raramente definito; è costernato dal fatto che le reti di informazione si sono dimostrabilmente censurate, che i cittadini sono minacciati e temono di esprimere le proprie opinioni e che le associazioni e le società che utilizzano simboli gay-friendly, come gli arcobaleni, possono essere perseguite;
13. sottolinea che queste leggi sono contrarie al Patto internazionale sui diritti civili e politici e alla Convenzione europea sui diritti umani che tutelano l'orientamento sessuale da leggi e pratiche discriminatorie(1) e cui aderiscono Russia, Ucraina, Moldova, Lituania, Lettonia e Ungheria; chiede al Consiglio d'Europa di indagare su tali violazioni dei diritti fondamentali, di verificarne la compatibilità con gli impegni connessi al Consiglio d'Europa e all'appartenenza alla Corte europea dei diritti dell'uomo, prendendo le misure adeguate;
14. sottolinea inoltre che tali leggi sono contrarie all'interesse superiore del minore, il cui diritto di cercare e ricevere informazioni e idee di ogni genere è tutelato dalla Convenzione sui diritti del fanciullo; afferma che i bambini LGBT devono avere accesso a informazioni positive e rassicuranti rispetto alla propria sessualità; deplora che dette leggi rendano difficile e illegale l'accesso a tali informazioni;
15. sottolinea infine che i tribunali nazionali e internazionali hanno affermato ripetutamente che le preoccupazioni in materia di moralità pubblica non giustificano un trattamento differenziato, anche in relazione alla libertà di espressione; indica l'ampia maggioranza di paesi europei in cui non vigono leggi analoghe e dove prosperano società eterogenee e rispettose;
16. chiede alle competenti autorità di Russia, Ucraina, Moldova, Lituania, Lettonia e Ungheria di dimostrare e garantire il rispetto del principio di non discriminazione e di riconsiderare tali leggi alla luce della legislazione internazionale in materia di diritti umani e dei propri impegni da essa derivanti;
17. condanna l'attacco violento a danno dei dimostranti pacifici che partecipavano al gay pride di Kiev; deplora il fatto che le autorità ucraine non siano riuscite a garantire la sicurezza e la protezione necessaria ai partecipanti;
18. invita le autorità moldove ad adottare infine il progetto di legge contro la discriminazione che attua il principio di uguaglianza e dovrebbe includere inoltre la discriminazione basata sull'orientamento sessuale;
19 invita la Commissione, il Consiglio e il Servizio per l'azione esterna a prendere atto di tali divieti e a condannarli, specialmente nel contesto degli affari interni, del dialogo bilaterale e della politica europea di vicinato; invita inoltre il Consiglio dell'Unione europea e il Servizio per l'azione esterna a sollevare la questione nei pertinenti consessi internazionali, quali il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e le Nazioni Unite;
20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio dell'Unione europea e all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai governi e ai parlamenti nazionali di Russia e Ucraina, ai parlamenti regionali russi citati e ai consigli locali moldovi citati.
(1)
Toonen v. Australia, Comunicazione n. 488/§992, Doc. ONU CCPR/C/50/D/488/1992 (1994); Young v. Australia, Comunicazione n. 941/2000, Doc. ONU CCPR/C/78/D/941/2000 (2003); X v. Columbia, Comunicazione n. 1361/2005, Doc. ONU CCPR/C/89/D/1361/2005 (2007).

Qui invece il testo della proposta di risoluzione comune presentata il 22 maggio in sostituzione di quelle dei singoli partiti (PPE (B7-0234/2012), Verts/ALE (B7-0236/2012), S&D (B7-0238/2012), GUE/NGL (B7-0242/2012), ALDE (B7-0243/2012))

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