PROPOSTA DI RISOLUZIONE |
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21.5.2012 |
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presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione
a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento
sulla lotta all'omofobia in Europa (2012/2657(RSP))
Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Louis Michel, Jan Mulder, Edward McMillan-Scott a nome del gruppo ALDE |
Risoluzione del Parlamento europeo sulla lotta all'omofobia in Europa (2012/2657(RSP)) |
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Il Parlamento europeo,
– visti
la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto
internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione sui diritti
del fanciullo e la Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali,
– visti
l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 5, e gli articoli 6, 7, 21 e 27
del trattato sull'Unione europea, gli articoli 10 e 19 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali
dell'UE,
– visto
lo strumentario per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i
diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali e transgender
(LGBT), adottato dal gruppo di lavoro "Diritti umani" del Consiglio
dell'Unione europea,
– viste
la risoluzione 1728 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa,
del 29 aprile 2010, sulla discriminazione basata sull'orientamento
sessuale e l'identità di genere, e la raccomandazione CM/Rec(2010)5 del
Comitato dei ministri, del 31 marzo 2010, sulle misure per combattere la
discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di
genere,
– vista
la relazione dell'Agenzia per i diritti fondamentali del novembre 2010
in materia di omofobia, transfobia e discriminazioni basate
sull'orientamento sessuale e l'identità di genere,
– viste
le sue precedenti risoluzioni sull'omofobia, in particolare quelle del
26 aprile 2007 sull'omofobia in Europa, del 15 giugno 2006
sull'intensificarsi della violenza razzista e omofoba in Europa, del 18
gennaio 2006 sull'omofobia in Europa, del 19 gennaio 2011 sulla
violazione della libertà di espressione e sulle discriminazioni basate
sull'orientamento sessuale in Lituania, del 17 settembre 2009 sulla
legge lituana sulla tutela dei minori contro gli effetti dannosi della
pubblica informazione, del 18 aprile 2012 sui diritti umani nel mondo e
la politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze per
la politica strategica dell'UE in materia di diritti umani, del 14
dicembre 2011 sul prossimo vertice UE-Russia e del 28 settembre 2011 sui
diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere nel
quadro delle Nazioni Unite,
– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando
che l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità
umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di
diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle
persone appartenenti a minoranze, e che essa afferma e promuove tali
valori tanto al suo interno quanto nelle relazioni con il resto del
mondo;
B. considerando
che l'omofobia consiste nella paura e nell'avversione irrazionali
provate nei confronti dell'omosessualità e di lesbiche, gay, bisessuali e
transgender (LGBT) sulla base di pregiudizi, ed è assimilabile al
razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e al sessismo; che si
manifesta nella sfera pubblica e privata sotto diverse forme, tra cui
incitamento all'odio e istigazione alla discriminazione, scherno e
violenza verbale, psicologica e fisica, persecuzioni e uccisioni,
discriminazioni a violazione del principio di uguaglianza e limitazione
ingiustificata e irragionevole dei diritti, e spesso si cela dietro
motivazioni fondate sull'ordine pubblico, sulla libertà religiosa e sul
diritto all'obiezione di coscienza;
C. considerando
che la Commissione ha asserito il proprio impegno ad assicurare il
rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell'UE,
dichiarando che l'omofobia non sarà tollerata in Europa;
D. considerando
che negli Stati membri e nei paesi terzi continuano a verificarsi casi
di omofobia, tra cui omicidi, interdizione delle marce per l'orgoglio
omosessuale (gay pride) e delle manifestazioni per l'uguaglianza,
utilizzo pubblico di un linguaggio aggressivo, minaccioso e improntato
all'odio, incapacità della polizia di assicurare un'adeguata protezione,
violente manifestazioni autorizzate di gruppi omofobi ed esplicito
divieto di riconoscere le unioni esistenti tra partner dello stesso
sesso;
E. considerando
che in alcuni Stati membri i partner dello stesso sesso non godono di
tutti i diritti e le tutele assicurati ai coniugi eterosessuali, subendo
così discriminazioni e penalizzazioni, e che allo stesso tempo sempre
più paesi in Europa hanno dichiarato di garantire le pari opportunità,
l'inclusione e il rispetto, o si stanno muovendo in tale direzione,
assicurando la tutela dalla discriminazione basata sull'orientamento
sessuale, sull'espressione di genere e sull'identità di genere come pure
il riconoscimento delle famiglie composte da partner dello stesso
sesso;
F. considerando
che il Parlamento europeo ribadisce il proprio impegno a favore
dell'uguaglianza e della non discriminazione in base all'orientamento
sessuale e all'identità di genere nell'UE, in particolare per quanto
concerne l'approvazione della direttiva del Consiglio recante
applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone
indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, che è attualmente bloccata a
causa delle obiezioni di alcuni Stati membri, nonché per quanto
riguarda le future proposte per il riconoscimento reciproco degli
effetti dei documenti di stato civile, la prossima revisione della
decisione quadro sul razzismo e la xenofobia per includere il reato di
omofobia e una tabella di marcia globale che assicuri l'uguaglianza
sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere;
G. considerando
che in Lituania resta giuridicamente difficile stabilire se la pubblica
informazione possa promuovere l'accettazione dell'omosessualità in base
alla legge sulla tutela dei minori contro gli effetti dannosi della
pubblica informazione, modificata nel 2010;
H. considerando
che in Lettonia un membro del consiglio municipale di Riga ha
recentemente presentato un progetto di legge inteso a vietare la
"propaganda dell'omosessualità" per impedire lo svolgimento della marcia
dell'orgoglio baltico (Baltic Pride) del marzo 2012, e che questa
proposta non è ancora stata esaminata;
I. considerando
che in Ungheria il partito di estrema destra Jobbik ha recentemente
presentato diversi progetti di legge intesi a introdurre il nuovo reato
di "diffusione dei disturbi del comportamento sessuale" e che il partito
Fidesz ha presentato al consiglio municipale di Budapest un'ordinanza
locale per "limitare le marce oscene" prima del gay pride di Budapest;
che le proposte sono successivamente state abbandonate, anche se
potrebbero essere reintrodotte nei parlamenti nazionali o locali; che la
revisione della definizione di famiglia è fonte di preoccupazione;
J. considerando
che in Russia sono state approvate leggi penali e amministrative contro
la "propaganda dell'omosessualità" nelle regioni di Rjazan' nel 2006,
Archangel'sk nel 2011 e Kostroma e San Pietroburgo nel 2012, e che le
regioni di Novosibirsk, Samara, Kirov, Krasnojarsk e Kaliningrad stanno
considerando l'adozione di norme simili; che dette leggi prevedono
sanzioni fino a 1 270 euro per le persone fisiche e fino a 12 700 euro
per le associazioni e le imprese; che la Duma federale sta considerando
l'introduzione di una legge analoga;
K. considerando
che in Ucraina sono all'esame del parlamento due progetti di legge
presentati nel 2011 e nel 2012 nell'ottica di introdurre il reato di
"diffusione dell'omosessualità", che includerebbe l'organizzazione di
riunioni, parate, azioni, dimostrazioni e manifestazioni di massa intese
a diffondere intenzionalmente informazioni positive sull'omosessualità;
che le sanzioni proposte comprendono multe e pene detentive fino a
cinque anni; che la commissione per la libertà di espressione sostiene
tale progetto di legge;
L. considerando
che in Moldova i consigli distrettuali e i territori di Bălți, Anenii
Noi, Chetriş e Hiliuţi hanno adottato nel 2012 norme intese a vietare
"la propaganda omosessuale e le attività musulmane"; che tali misure
sono già state dichiarate incostituzionali dalla Cancelleria di Stato di
Chetriş;
M. considerando
che la delegazione dell'UE in Moldova ha espresso "profondo rammarico e
viva preoccupazione" in relazione a tali "manifestazioni di
intolleranza e discriminazione";
Situazione nell'Unione europea
1. condanna
fermamente qualsiasi forma di violenza e discriminazione basata
sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere e sostiene la
necessità di continuare ad adoperarsi in modo sistematico a livello di
Unione europea, Stati membri e paesi terzi per combattere l'omofobia
all'interno della società e impedire l'adozione di norme che potrebbero
nuocere alla comunità LGBTI; invita la Commissione, il Consiglio e gli
Stati membri a garantire la protezione della comunità LGBTI in relazione
ai discorsi omofobi improntati all'odio, all'istigazione all'odio, alla
violenza e alle discriminazioni nonché ad assicurare che i diritti, le
libertà, il rispetto, la dignità e le tutele riconosciuti ai partner
dello stesso sesso siano uguali a quelli garantiti al resto della
società; condanna i commenti discriminatori formulati da dirigenti
politici e religiosi nei confronti degli omosessuali, in quanto
alimentano l'odio e la violenza, e chiede alle gerarchie delle
rispettive organizzazioni di condannarli;
2. chiede
alla Commissione di rivedere la decisione quadro sul razzismo e la
xenofobia per rafforzarne e ampliarne il campo di applicazione, onde
includere, tra l'altro, l'omofobia e la transfobia;
3. invita
il Consiglio dell'Unione europea e gli Stati membri a concretizzare
l'obiettivo della lotta alle discriminazioni omofobe, rimuovendo gli
impedimenti alla proposta di direttiva del Consiglio recante
applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone
indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, dalla
disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale;
4. invita
la Commissione e gli Stati membri a garantire che la direttiva
2004/38/CE sulla libera circolazione sia attuata senza discriminazioni
in base all'orientamento sessuale e a deferire alla Corte gli Stati
membri che l'hanno recepita parzialmente o in modo scorretto; invita la
Commissione a proporre misure per riconoscere reciprocamente gli effetti
dei documenti di stato civile in base al principio del riconoscimento
reciproco;
5. richiama
l'attenzione sulle conclusioni della relazione dell'Agenzia per i
diritti fondamentali dell'Unione europea intitolata "Omofobia,
transfobia e discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e
l'identità di genere"; invita la Commissione e gli Stati membri a dare
seguito nella massima misura possibile ai pareri contenuti in detta
relazione; chiede alla Commissione di esaminare attentamente i futuri
risultati dell'inchiesta LGBT dell'Agenzia per i diritti fondamentali e
di intraprendere azioni appropriate;
6. invita
la Commissione a garantire che la relazione annuale sull'applicazione
della Carta dei diritti fondamentali comprenda una strategia per
rafforzare la protezione dei diritti fondamentali nell'UE, includendo
informazioni integrali ed esaustive sull'incidenza dell'omofobia negli
Stati membri nonché soluzioni e azioni proposte per superarla;
7. chiede
nuovamente alla Commissione di stabilire una tabella di marcia globale
che assicuri l'uguaglianza sulla base dell'orientamento sessuale e
dell'identità di genere;
8. plaude
ai progressi registrati negli Stati membri per superare le
discriminazioni subite dalle persone LGBTI e dalle coppie dello stesso
sesso, ad esempio per quanto concerne l'eredità, le disposizioni in
materia di proprietà, le locazioni, le pensioni, le tasse, la previdenza
sociale, ecc., riconoscendo in particolare le relazioni tra partner
dello stesso sesso attraverso la coabitazione, l'unione civile o il
matrimonio; plaude al fatto che sedici Stati membri offrono attualmente
queste opportunità e invita gli altri Stati membri a fare altrettanto;
chiede agli Stati membri di assicurare la denuncia dei reati omofobi, di
provvedere alla formazione del personale incaricato dell'applicazione
della legge, affinché gestisca adeguatamente tali situazioni, e di
combattere il bullismo nelle scuole;
9. chiede
agli Stati membri di concedere l'asilo alle persone perseguitate in
base all'orientamento sessuale o all'identità di genere;
Leggi omofobe e libertà di espressione in Europa
10. è
gravemente preoccupato che in alcuni Stati membri dell'UE e in paesi
terzi siano elaborate leggi che prendono di mira la pubblica
informazione sull'omosessualità, limitando di conseguenza la libertà di
espressione e di associazione in base a idee infondate in materia di
omosessualità e transessualità;
11. deplora
il fatto che dette leggi siano già state applicate per arrestare e
multare i cittadini, compresi i cittadini eterosessuali che esprimono
sostegno, tolleranza o accettazione verso lesbiche, gay, bisessuali e
transgender; deplora altresì la legittimazione dell'omofobia, e talvolta
della violenza, operata da tali leggi, come nel caso del violento
attacco a un autobus di attivisti LGBT avvenuto il 17 maggio 2012 a San
Pietroburgo;
12. sottolinea
che il termine "propaganda" è raramente definito; è costernato dal
fatto che le reti di informazione si sono dimostrabilmente censurate,
che i cittadini sono minacciati e temono di esprimere le proprie
opinioni e che le associazioni e le società che utilizzano simboli
gay-friendly, come gli arcobaleni, possono essere perseguite;
13. sottolinea
che queste leggi sono contrarie al Patto internazionale sui diritti
civili e politici e alla Convenzione europea sui diritti umani che
tutelano l'orientamento sessuale da leggi e pratiche discriminatorie(1)
e cui aderiscono Russia, Ucraina, Moldova, Lituania, Lettonia e
Ungheria; chiede al Consiglio d'Europa di indagare su tali violazioni
dei diritti fondamentali, di verificarne la compatibilità con gli
impegni connessi al Consiglio d'Europa e all'appartenenza alla Corte
europea dei diritti dell'uomo, prendendo le misure adeguate;
14. sottolinea
inoltre che tali leggi sono contrarie all'interesse superiore del
minore, il cui diritto di cercare e ricevere informazioni e idee di ogni
genere è tutelato dalla Convenzione sui diritti del fanciullo; afferma
che i bambini LGBT devono avere accesso a informazioni positive e
rassicuranti rispetto alla propria sessualità; deplora che dette leggi
rendano difficile e illegale l'accesso a tali informazioni;
15. sottolinea
infine che i tribunali nazionali e internazionali hanno affermato
ripetutamente che le preoccupazioni in materia di moralità pubblica non
giustificano un trattamento differenziato, anche in relazione alla
libertà di espressione; indica l'ampia maggioranza di paesi europei in
cui non vigono leggi analoghe e dove prosperano società eterogenee e
rispettose;
16. chiede
alle competenti autorità di Russia, Ucraina, Moldova, Lituania,
Lettonia e Ungheria di dimostrare e garantire il rispetto del principio
di non discriminazione e di riconsiderare tali leggi alla luce della
legislazione internazionale in materia di diritti umani e dei propri
impegni da essa derivanti;
17. condanna
l'attacco violento a danno dei dimostranti pacifici che partecipavano
al gay pride di Kiev; deplora il fatto che le autorità ucraine non siano
riuscite a garantire la sicurezza e la protezione necessaria ai
partecipanti;
18. invita
le autorità moldove ad adottare infine il progetto di legge contro la
discriminazione che attua il principio di uguaglianza e dovrebbe
includere inoltre la discriminazione basata sull'orientamento sessuale;
19 invita
la Commissione, il Consiglio e il Servizio per l'azione esterna a
prendere atto di tali divieti e a condannarli, specialmente nel contesto
degli affari interni, del dialogo bilaterale e della politica europea
di vicinato; invita inoltre il Consiglio dell'Unione europea e il
Servizio per l'azione esterna a sollevare la questione nei pertinenti
consessi internazionali, quali il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione
per la sicurezza e la cooperazione in Europa e le Nazioni Unite;
20. incarica
il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla
Commissione, al Consiglio dell'Unione europea e all'alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza/vicepresidente della Commissione, nonché ai governi e ai
parlamenti degli Stati membri, ai governi e ai parlamenti nazionali di
Russia e Ucraina, ai parlamenti regionali russi citati e ai consigli
locali moldovi citati.
(1) |
Toonen v. Australia, Comunicazione n. 488/§992, Doc. ONU CCPR/C/50/D/488/1992 (1994); Young v. Australia, Comunicazione n. 941/2000, Doc. ONU CCPR/C/78/D/941/2000 (2003); X v. Columbia, Comunicazione n. 1361/2005, Doc. ONU CCPR/C/89/D/1361/2005 (2007).
Qui invece il testo della proposta di risoluzione comune presentata il 22 maggio in sostituzione di quelle dei singoli partiti (PPE (B7-0234/2012), Verts/ALE (B7-0236/2012), S&D (B7-0238/2012), GUE/NGL (B7-0242/2012), ALDE (B7-0243/2012))
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