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domenica 10 giugno 2012

Risoluzione del Parlamento europeo sulla lotta all'omofobia in Europa: la proposta Alde

PROPOSTA DI RISOLUZIONE




Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B7-0234/2012
21.5.2012
PE489.265v01-00
 
B7-0243/2012
presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione
a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento

sulla lotta all'omofobia in Europa (2012/2657(RSP))

Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Louis Michel, Jan Mulder, Edward McMillan-Scott a nome del gruppo ALDE

Risoluzione del Parlamento europeo sulla lotta all'omofobia in Europa (2012/2657(RSP))  
B7‑0243/2012
 
Il Parlamento europeo,
–   visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione sui diritti del fanciullo e la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
–   visti l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 5, e gli articoli 6, 7, 21 e 27 del trattato sull'Unione europea, gli articoli 10 e 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'UE,
–   visto lo strumentario per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT), adottato dal gruppo di lavoro "Diritti umani" del Consiglio dell'Unione europea,
–   viste la risoluzione 1728 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del 29 aprile 2010, sulla discriminazione basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, e la raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei ministri, del 31 marzo 2010, sulle misure per combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere,
–   vista la relazione dell'Agenzia per i diritti fondamentali del novembre 2010 in materia di omofobia, transfobia e discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere,
–   viste le sue precedenti risoluzioni sull'omofobia, in particolare quelle del 26 aprile 2007 sull'omofobia in Europa, del 15 giugno 2006 sull'intensificarsi della violenza razzista e omofoba in Europa, del 18 gennaio 2006 sull'omofobia in Europa, del 19 gennaio 2011 sulla violazione della libertà di espressione e sulle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale in Lituania, del 17 settembre 2009 sulla legge lituana sulla tutela dei minori contro gli effetti dannosi della pubblica informazione, del 18 aprile 2012 sui diritti umani nel mondo e la politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze per la politica strategica dell'UE in materia di diritti umani, del 14 dicembre 2011 sul prossimo vertice UE-Russia e del 28 settembre 2011 sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere nel quadro delle Nazioni Unite,
–   visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e che essa afferma e promuove tali valori tanto al suo interno quanto nelle relazioni con il resto del mondo;
B.  considerando che l'omofobia consiste nella paura e nell'avversione irrazionali provate nei confronti dell'omosessualità e di lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT) sulla base di pregiudizi, ed è assimilabile al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e al sessismo; che si manifesta nella sfera pubblica e privata sotto diverse forme, tra cui incitamento all'odio e istigazione alla discriminazione, scherno e violenza verbale, psicologica e fisica, persecuzioni e uccisioni, discriminazioni a violazione del principio di uguaglianza e limitazione ingiustificata e irragionevole dei diritti, e spesso si cela dietro motivazioni fondate sull'ordine pubblico, sulla libertà religiosa e sul diritto all'obiezione di coscienza;
C. considerando che la Commissione ha asserito il proprio impegno ad assicurare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell'UE, dichiarando che l'omofobia non sarà tollerata in Europa;
D. considerando che negli Stati membri e nei paesi terzi continuano a verificarsi casi di omofobia, tra cui omicidi, interdizione delle marce per l'orgoglio omosessuale (gay pride) e delle manifestazioni per l'uguaglianza, utilizzo pubblico di un linguaggio aggressivo, minaccioso e improntato all'odio, incapacità della polizia di assicurare un'adeguata protezione, violente manifestazioni autorizzate di gruppi omofobi ed esplicito divieto di riconoscere le unioni esistenti tra partner dello stesso sesso;
E.  considerando che in alcuni Stati membri i partner dello stesso sesso non godono di tutti i diritti e le tutele assicurati ai coniugi eterosessuali, subendo così discriminazioni e penalizzazioni, e che allo stesso tempo sempre più paesi in Europa hanno dichiarato di garantire le pari opportunità, l'inclusione e il rispetto, o si stanno muovendo in tale direzione, assicurando la tutela dalla discriminazione basata sull'orientamento sessuale, sull'espressione di genere e sull'identità di genere come pure il riconoscimento delle famiglie composte da partner dello stesso sesso;
F.  considerando che il Parlamento europeo ribadisce il proprio impegno a favore dell'uguaglianza e della non discriminazione in base all'orientamento sessuale e all'identità di genere nell'UE, in particolare per quanto concerne l'approvazione della direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, che è attualmente bloccata a causa delle obiezioni di alcuni Stati membri, nonché per quanto riguarda le future proposte per il riconoscimento reciproco degli effetti dei documenti di stato civile, la prossima revisione della decisione quadro sul razzismo e la xenofobia per includere il reato di omofobia e una tabella di marcia globale che assicuri l'uguaglianza sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere;
G. considerando che in Lituania resta giuridicamente difficile stabilire se la pubblica informazione possa promuovere l'accettazione dell'omosessualità in base alla legge sulla tutela dei minori contro gli effetti dannosi della pubblica informazione, modificata nel 2010;
H. considerando che in Lettonia un membro del consiglio municipale di Riga ha recentemente presentato un progetto di legge inteso a vietare la "propaganda dell'omosessualità" per impedire lo svolgimento della marcia dell'orgoglio baltico (Baltic Pride) del marzo 2012, e che questa proposta non è ancora stata esaminata;
I.   considerando che in Ungheria il partito di estrema destra Jobbik ha recentemente presentato diversi progetti di legge intesi a introdurre il nuovo reato di "diffusione dei disturbi del comportamento sessuale" e che il partito Fidesz ha presentato al consiglio municipale di Budapest un'ordinanza locale per "limitare le marce oscene" prima del gay pride di Budapest; che le proposte sono successivamente state abbandonate, anche se potrebbero essere reintrodotte nei parlamenti nazionali o locali; che la revisione della definizione di famiglia è fonte di preoccupazione;
J.   considerando che in Russia sono state approvate leggi penali e amministrative contro la "propaganda dell'omosessualità" nelle regioni di Rjazan' nel 2006, Archangel'sk nel 2011 e Kostroma e San Pietroburgo nel 2012, e che le regioni di Novosibirsk, Samara, Kirov, Krasnojarsk e Kaliningrad stanno considerando l'adozione di norme simili; che dette leggi prevedono sanzioni fino a 1 270 euro per le persone fisiche e fino a 12 700 euro per le associazioni e le imprese; che la Duma federale sta considerando l'introduzione di una legge analoga;
K. considerando che in Ucraina sono all'esame del parlamento due progetti di legge presentati nel 2011 e nel 2012 nell'ottica di introdurre il reato di "diffusione dell'omosessualità", che includerebbe l'organizzazione di riunioni, parate, azioni, dimostrazioni e manifestazioni di massa intese a diffondere intenzionalmente informazioni positive sull'omosessualità; che le sanzioni proposte comprendono multe e pene detentive fino a cinque anni; che la commissione per la libertà di espressione sostiene tale progetto di legge;
L.  considerando che in Moldova i consigli distrettuali e i territori di Bălți, Anenii Noi, Chetriş e Hiliuţi hanno adottato nel 2012 norme intese a vietare "la propaganda omosessuale e le attività musulmane"; che tali misure sono già state dichiarate incostituzionali dalla Cancelleria di Stato di Chetriş;
M. considerando che la delegazione dell'UE in Moldova ha espresso "profondo rammarico e viva preoccupazione" in relazione a tali "manifestazioni di intolleranza e discriminazione";
Situazione nell'Unione europea
1.  condanna fermamente qualsiasi forma di violenza e discriminazione basata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere e sostiene la necessità di continuare ad adoperarsi in modo sistematico a livello di Unione europea, Stati membri e paesi terzi per combattere l'omofobia all'interno della società e impedire l'adozione di norme che potrebbero nuocere alla comunità LGBTI; invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a garantire la protezione della comunità LGBTI in relazione ai discorsi omofobi improntati all'odio, all'istigazione all'odio, alla violenza e alle discriminazioni nonché ad assicurare che i diritti, le libertà, il rispetto, la dignità e le tutele riconosciuti ai partner dello stesso sesso siano uguali a quelli garantiti al resto della società; condanna i commenti discriminatori formulati da dirigenti politici e religiosi nei confronti degli omosessuali, in quanto alimentano l'odio e la violenza, e chiede alle gerarchie delle rispettive organizzazioni di condannarli;
2.  chiede alla Commissione di rivedere la decisione quadro sul razzismo e la xenofobia per rafforzarne e ampliarne il campo di applicazione, onde includere, tra l'altro, l'omofobia e la transfobia;
3.  invita il Consiglio dell'Unione europea e gli Stati membri a concretizzare l'obiettivo della lotta alle discriminazioni omofobe, rimuovendo gli impedimenti alla proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale;
4.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che la direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione sia attuata senza discriminazioni in base all'orientamento sessuale e a deferire alla Corte gli Stati membri che l'hanno recepita parzialmente o in modo scorretto; invita la Commissione a proporre misure per riconoscere reciprocamente gli effetti dei documenti di stato civile in base al principio del riconoscimento reciproco;
5.  richiama l'attenzione sulle conclusioni della relazione dell'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione europea intitolata "Omofobia, transfobia e discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere"; invita la Commissione e gli Stati membri a dare seguito nella massima misura possibile ai pareri contenuti in detta relazione; chiede alla Commissione di esaminare attentamente i futuri risultati dell'inchiesta LGBT dell'Agenzia per i diritti fondamentali e di intraprendere azioni appropriate;
6.  invita la Commissione a garantire che la relazione annuale sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali comprenda una strategia per rafforzare la protezione dei diritti fondamentali nell'UE, includendo informazioni integrali ed esaustive sull'incidenza dell'omofobia negli Stati membri nonché soluzioni e azioni proposte per superarla;
7.  chiede nuovamente alla Commissione di stabilire una tabella di marcia globale che assicuri l'uguaglianza sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere;
8.  plaude ai progressi registrati negli Stati membri per superare le discriminazioni subite dalle persone LGBTI e dalle coppie dello stesso sesso, ad esempio per quanto concerne l'eredità, le disposizioni in materia di proprietà, le locazioni, le pensioni, le tasse, la previdenza sociale, ecc., riconoscendo in particolare le relazioni tra partner dello stesso sesso attraverso la coabitazione, l'unione civile o il matrimonio; plaude al fatto che sedici Stati membri offrono attualmente queste opportunità e invita gli altri Stati membri a fare altrettanto; chiede agli Stati membri di assicurare la denuncia dei reati omofobi, di provvedere alla formazione del personale incaricato dell'applicazione della legge, affinché gestisca adeguatamente tali situazioni, e di combattere il bullismo nelle scuole;
9.  chiede agli Stati membri di concedere l'asilo alle persone perseguitate in base all'orientamento sessuale o all'identità di genere;
Leggi omofobe e libertà di espressione in Europa
10. è gravemente preoccupato che in alcuni Stati membri dell'UE e in paesi terzi siano elaborate leggi che prendono di mira la pubblica informazione sull'omosessualità, limitando di conseguenza la libertà di espressione e di associazione in base a idee infondate in materia di omosessualità e transessualità;
11. deplora il fatto che dette leggi siano già state applicate per arrestare e multare i cittadini, compresi i cittadini eterosessuali che esprimono sostegno, tolleranza o accettazione verso lesbiche, gay, bisessuali e transgender; deplora altresì la legittimazione dell'omofobia, e talvolta della violenza, operata da tali leggi, come nel caso del violento attacco a un autobus di attivisti LGBT avvenuto il 17 maggio 2012 a San Pietroburgo;
12. sottolinea che il termine "propaganda" è raramente definito; è costernato dal fatto che le reti di informazione si sono dimostrabilmente censurate, che i cittadini sono minacciati e temono di esprimere le proprie opinioni e che le associazioni e le società che utilizzano simboli gay-friendly, come gli arcobaleni, possono essere perseguite;
13. sottolinea che queste leggi sono contrarie al Patto internazionale sui diritti civili e politici e alla Convenzione europea sui diritti umani che tutelano l'orientamento sessuale da leggi e pratiche discriminatorie(1) e cui aderiscono Russia, Ucraina, Moldova, Lituania, Lettonia e Ungheria; chiede al Consiglio d'Europa di indagare su tali violazioni dei diritti fondamentali, di verificarne la compatibilità con gli impegni connessi al Consiglio d'Europa e all'appartenenza alla Corte europea dei diritti dell'uomo, prendendo le misure adeguate;
14. sottolinea inoltre che tali leggi sono contrarie all'interesse superiore del minore, il cui diritto di cercare e ricevere informazioni e idee di ogni genere è tutelato dalla Convenzione sui diritti del fanciullo; afferma che i bambini LGBT devono avere accesso a informazioni positive e rassicuranti rispetto alla propria sessualità; deplora che dette leggi rendano difficile e illegale l'accesso a tali informazioni;
15. sottolinea infine che i tribunali nazionali e internazionali hanno affermato ripetutamente che le preoccupazioni in materia di moralità pubblica non giustificano un trattamento differenziato, anche in relazione alla libertà di espressione; indica l'ampia maggioranza di paesi europei in cui non vigono leggi analoghe e dove prosperano società eterogenee e rispettose;
16. chiede alle competenti autorità di Russia, Ucraina, Moldova, Lituania, Lettonia e Ungheria di dimostrare e garantire il rispetto del principio di non discriminazione e di riconsiderare tali leggi alla luce della legislazione internazionale in materia di diritti umani e dei propri impegni da essa derivanti;
17. condanna l'attacco violento a danno dei dimostranti pacifici che partecipavano al gay pride di Kiev; deplora il fatto che le autorità ucraine non siano riuscite a garantire la sicurezza e la protezione necessaria ai partecipanti;
18. invita le autorità moldove ad adottare infine il progetto di legge contro la discriminazione che attua il principio di uguaglianza e dovrebbe includere inoltre la discriminazione basata sull'orientamento sessuale;
19 invita la Commissione, il Consiglio e il Servizio per l'azione esterna a prendere atto di tali divieti e a condannarli, specialmente nel contesto degli affari interni, del dialogo bilaterale e della politica europea di vicinato; invita inoltre il Consiglio dell'Unione europea e il Servizio per l'azione esterna a sollevare la questione nei pertinenti consessi internazionali, quali il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e le Nazioni Unite;
20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio dell'Unione europea e all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai governi e ai parlamenti nazionali di Russia e Ucraina, ai parlamenti regionali russi citati e ai consigli locali moldovi citati.
(1)
Toonen v. Australia, Comunicazione n. 488/§992, Doc. ONU CCPR/C/50/D/488/1992 (1994); Young v. Australia, Comunicazione n. 941/2000, Doc. ONU CCPR/C/78/D/941/2000 (2003); X v. Columbia, Comunicazione n. 1361/2005, Doc. ONU CCPR/C/89/D/1361/2005 (2007).

Qui invece il testo della proposta di risoluzione comune presentata il 22 maggio in sostituzione di quelle dei singoli partiti (PPE (B7-0234/2012), Verts/ALE (B7-0236/2012), S&D (B7-0238/2012), GUE/NGL (B7-0242/2012), ALDE (B7-0243/2012))

venerdì 7 ottobre 2011

Proposta di risoluzione sull'adesione di Bulgaria e Romania a Schengen



PROPOSTA DI RISOLUZIONE
 
5.10.2011
PE472.717v01-00
 
B7-0532/2011
presentata a seguito delle interrogazioni con richiesta di risposta orale B7‑0440/2011, 0621/2011 e B7‑0621/2011
a norma dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento

sull'adesione della Bulgaria e della Romania a Schengen

Marian-Jean Marinescu, Andrey Kovatchev, Carlos Coelho, Henri Weber, Simon Busuttil, Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Elena Oana Antonescu, Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu a nome del gruppo PPE
Claude Moraes, Ioan Enciu, Iliana Malinova Iotova, Liisa Jaakonsaari a nome del gruppo S&D
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Cecilia Wikström, Sarah Ludford, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Stanimir Ilchev, Louis Michel, Metin Kazak, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Nathalie Griesbeck a nome del gruppo ALDE
Tatjana Ždanoka, Judith Sargentini a nome del gruppo Verts/ALE
Cornelia Ernst a nome del gruppo GUE/NGL

Risoluzione del Parlamento europeo sull'adesione della Bulgaria e della Romania a Schengen 
B7‑0532/2011
Il Parlamento europeo,
–   vista la risoluzione legislativa dell'8 giugno 2011 sul progetto di decisione del Consiglio sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in Bulgaria e in Romania(1),
–   viste le conclusioni del Consiglio "Giustizia e affari interni" tenutosi a Lussemburgo il 9 e 10 giugno 2011(2),
–   viste le conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno 2011(3),
–   viste le interrogazioni del 29 settembre 2011 al Consiglio e alla Commissione sull'adesione della Bulgaria e della Romania a Schengen (O-000224/2011 – B7‑0440/2011, O-000225/2011 – B7‑0621/2011, O-000223/2011 – B7‑0439/2011),
–   visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del proprio regolamento,
A. considerando che la libera circolazione delle persone è un diritto fondamentale garantito ai cittadini dell'Unione europea dai trattati;
B.  considerando che la creazione dell'area Schengen e l'integrazione dell'acquis di Schengen nel quadro dell'UE è una delle maggiori conquiste del processo di integrazione europea;
C. considerando che la Romania e la Bulgaria hanno soddisfatto tutti i criteri per una conclusione riuscita del processo di valutazione di Schengen;
D. considerando che la preparazione dei due paesi ai fini dell'adesione all'area di Schengen è stata confermata dal Parlamento nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 e dal Consiglio nelle sue conclusioni del 9 giugno 2011;
E.  considerando che, durante il Consiglio europeo del 24 giugno 2011, i capi di Stato e di governo hanno convenuto che la decisione riguardante l'adesione della Bulgaria e della Romania dovrebbe essere presa entro settembre 2011;
F.  considerando che la decisione sull'adesione della Romania e della Bulgaria è stata rinviata in seguito alla mancata votazione del Consiglio durante la riunione del 22 settembre 2011;
1.  sottolinea che i due paesi hanno ridisegnato e riorganizzato in modo sostanziale i propri sistemi di gestione integrata delle frontiere investendo considerevolmente nelle autorità incaricate dell'applicazione della legge, in particolare nella formazione e nelle ultime tecnologie, ed hanno visibilmente rafforzato il proprio quadro istituzionale e giuridico, come riconosciuto nelle diverse relazioni di valutazione di Schengen;
2.  nota il sostegno e la solidarietà regolarmente dimostrati dalla Bulgaria e dalla Romania quali partner affidabili dell'Europa sud-orientale, nonché il loro costante contributo alla sicurezza delle frontiere in questa parte dell'Unione;
3.  sottolinea che entrambi i paesi hanno pienamente attuato l'acquis di Schengen che – conformemente al loro trattato di adesione e al quadro giuridico in vigore nell'Unione europea – è l'unico prerequisito alla loro adesione all'area Schengen;
4.  sollecita tutti gli Stati membri ad adottare la decisione di ampliare l'area Schengen al fine di includere la Bulgaria e la Romania sulla sola base dell'acquis e delle procedure di Schengen; ritiene che non si possano imporre criteri supplementari agli Stati membri che hanno già avviato il processo di adesione all'area Schengen;
5.  ribadisce il sostegno del Parlamento a favore dell'ampliamento dell'area Schengen al fine di includere la Romania e la Bulgaria ed invita il Consiglio europeo a procedere in conformità dei trattati UE e ad adottare le misure necessarie per consentire alla Romania e alla Bulgaria di accedere all'area Schengen;
6.  invita gli Stati membri a rispettare gli impegni assunti ai sensi del quadro giuridico dell'Unione europea per quanto riguarda i criteri di adesione di Schengen ed a non dare la priorità al populismo nazionale;
7.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)
(2)
da completare.
(3)
da completare.

martedì 5 luglio 2011

Proposta per una risoluzione sulle modifiche agli accordi di Schengen (Parlamento europeo)

European Parliament

Motion for a resolution to wind up the debate on the statement by the Commission

pursuant to Rule 110(2) of the Rules of Procedure

on the changes to Schengen

4 luglio 2011

Renate Weber, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Alexander Graf Lambsdorff, Giommaria Uggias, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Antonyia Parvanova

on behalf of the ALDE Group

B7‑0456/2011

European Parliament resolution on the changes to Schengen

The European Parliament,

having regard to the conclusions of the European Council of 24 June 2011,

having regard to the European Commission Communication on Migration of 4 May 2011, (COM(2011)0248 final),

having regard to the Schengen Agreement of 14 June 1985,

having regard to the Convention implementing the Schengen Agreement of 19 June 1990,

having regard to Directive 2004/38/EC on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States,

having regard to Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code),

having regard to the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of an evaluation mechanism to verify application of the Schengen acquis (COM(2010)0624 – C7-0370/2010 – 2010/0312(COD)),

having regard to the draft report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of an evaluation mechanism to verify application of the Schengen acquis (COM(2010)0624),

having regard to Article 2 of the TEU and to Articles 3, 18, 20, 21, 67, 77, 80 of the TFEU,

having regard to Article 45 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union,

having regard to Rule 110(2) of its Rules of Procedure,

A. whereas the European Union is founded on the unequivocal respect of fundamental rights and freedoms, in particular the free movement of persons as enshrined in the TFEU,

B. whereas the creation of the Schengen area and the integration of the Schengen acquis into the EU framework is one of the greatest achievements of the European integration process, marked by the removal of controls on persons at internal borders and by unprecedented freedom of movement inside the EU,

C. whereas freedom of movement has become one of the pillars of EU citizenship and one of the foundations of the European Union as an Area of freedom, security and justice, enshrining the right to move and reside freely in all Member States enjoying the same rights, protections and guarantees, including the ban of all discriminations based on nationality,

D. whereas the Schengen rules governing the conditions for the movement of persons across internal borders have been defined in the Schengen Borders Code, whose Articles 23 to 26 set out measures and procedures for the temporary reintroduction of border controls at internal borders which however, being of a unilateral nature, do not allow the collective EU interest to prevail,

E. whereas the evaluation mechanism based on the Schengen Evaluation Working Group (SCH-EVAL), a purely intergovernmental body, has shown its limits,

F. whereas a new evaluation mechanism has been set out in the proposal for a Regulation establishing an evaluation mechanism to verify application of the Schengen acquis, currently being examined in ordinary legislative procedure by the EP; whereas this mechanism already defines procedures, principles and tools for supporting and assessing Member States’ compliance with the Schengen acquis, also in presence of unforeseen events,

G. whereas Article 77 of the TFEU states that the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall adopt measures concerning, amongst others, the checks to which persons crossing external borders are subject in the absence of any controls of persons, whatever their nationality, when crossing internal borders,

1. Stresses that free movement of people within the Schengen area has been one of the biggest achievements of European integration; that Schengen has a positive impact on the life of hundreds of thousands of citizens, not only by making border crossing convenient, but also by boosting the economy because of the money saved on border checks; has serious doubts that EU citizens would consider it appropriate to reintroduce border controls and passport checks as a way to improve their daily lives;

2. Believes that, while the conditions for the temporary and exceptional reintroduction of controls at internal borders are already clearly set out in Regulation No 562/2006 (Schengen Border Code) with Articles 23, 24 and 25 providing for the possibility of reintroducing border control at the internal borders only where there is a serious threat to public policy or internal security, the procedures for making such decisions need to be EU ones rather than Member States’ ones;

3. Equally believes that support to Member States in order to ensure compliance with the Schengen acquis in case of exceptional pressure at the external borders can already be called upon and enforced through the new Schengen evaluation system;

4. Is therefore of the opinion that any new additional exemptions from the current rules, such as new grounds for ‘exceptionally’ reintroducing borders controls would definitely not reinforce the Schengen system;

5. Reminds that any proposal that would not aim at reinforcing EU citizens’ freedom of movement would contradict the word and the spirit of the Treaties and the acquis communautaire, harming one of the pillars of EU citizenship;

6. Is convinced that the recent problems with Schengen are rooted in the reluctance to achieve European policy in other fields, most crucially a common European asylum and migration system (including tackling irregular immigration and fighting organised crime); reiterates that it is of utmost importance to make progress in this respect, also given the fact that the deadline for the establishment for a common European asylum system is set for 2012; considers it crucial to focus on improving existing instruments (such as Frontex) and on better European cooperation, not only between Member States on the basis of Article 80 of the TFEU, but also between EU agencies, such as Europol, Eurojust and the European Asylum Support Office;

7. Warns that any measure in the Schengen field should fully respect Parliament’s prerogatives and therefore should be based on Article 77 of the TFEU; and that it should first of all aim at enforcing Commission supervision on the correct functioning of the Schengen system;

8. Instructs its President to forward this resolution to the Council, the Commission, the Council of Europe, the governments and parliaments of Member States.

Proposta di risoluzione comune sulla Costituzione ungherese rivista (Parlamento europeo)

Parlamento europeo

Proposta di risoluzione comune presentata a seguito dell'interrogazione con richiesta di risposta orale a norma dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento in sostituzione delle proposte di risoluzione presentate dai gruppi ALDE (B7‑0379/2011) S&D (B7‑0380/2011) GUE/NGL (B7‑0387/2011)

1 luglio 2011

sulla Costituzione ungherese rivista

Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi, Cătălin Sorin Ivan

a nome del gruppo S&D

Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Norica Nicolai, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo

a nome del gruppo ALDE

Judith Sargentini, Rui Tavares, Jan Philipp Albrecht, Ulrike Lunacek

a nome del gruppo Verts/ALE

Marie-Christine Vergiat

a nome del gruppo GUE/NGL


Risoluzione del Parlamento europeo sulla Costituzione ungherese rivista

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea (TUE), gli articoli 49, 56, 114, 167 e 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea per i diritti dell'uomo (CEDU) che trattano di rispetto nonché promozione e protezione dei diritti fondamentali,

vista la Legge fondamentale ungherese, adottata il 18 aprile 2011 dall'Assemblea nazionale della Repubblica ungherese, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2012 (di seguito "la nuova Costituzione"),

visti i pareri nn. CDL(2011)016 e CDL(2011)001 della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) sulla nuova Costituzione ungherese e le tre questioni legali derivanti dal processo di elaborazione della nuova Costituzione ungherese,

vista la proposta di risoluzione n. 12490 sulle gravi battute d'arresto nel settore dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo in Ungheria, presentata il 25 gennaio 2011 in sede di Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa,

vista la sentenza n. 30141/04 della Corte europea dei diritti dell'uomo (Schalk e Kopf contro Austria), e in particolare i suoi obiter dicta,

viste le interrogazioni orali presentate al Parlamento europeo sulla nuova Costituzione ungherese e le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla Costituzione ungherese rivista e il successivo dibattito svoltosi l'8 giugno 2011,

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che l'Unione europea si fonda sui valori della democrazia e dello Stato di diritto, come sancito dall'articolo 2 del TUE, sul rispetto inequivocabile dei diritti e delle libertà fondamentali, come sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella CEDU, e sul riconoscimento del valore giuridico di tali diritti, libertà e principi, il che è ulteriormente dimostrato dalla prossima adesione dell'UE alla CEDU,

B. considerando che l'Ungheria ha sottoscritto la CEDU, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e altri strumenti giuridici internazionali che la obbligano a rispettare ed attuare i principi sulla separazione dei poteri, l'attuazione di controlli ed equilibri istituzionali e la promozione della democrazia e dei diritti umani,

C. considerando che, mentre l'elaborazione e l'adozione di una nuova rientra tra le competenze degli Stati membri, gli Stati membri, attuali e in fase di adesione, e l'UE hanno il dovere di assicurare che i contenuti e le procedure ottemperino ai valori dell'UE, alla Carta dei diritti fondamentali, alla CEDU, e che lo spirito e la lettera delle costituzioni adottate non siano in contrasto con questi valori e strumenti; che questo è chiaramente dimostrato dal fatto che diversi degli attuali Stati membri dell'Unione europea hanno dovuto rivedere e modificare le loro costituzioni per aderire all'UE o adattarle ai successivi requisiti dei trattati UE, in partciolare su richiesta della Commissione,

D. considerando che il processo costituzionale è stato caratterizzato da una mancanza di trasparenza e l'elaborazione e l'adozione della nuova Costituzione sono state completate in tempi eccezionalmente brevi che non hanno lasciato abbastanza tempo per un completo e sostanziale dibattito pubblico sul progetto di testo, e che un processo costituzionale pienamente riuscito e legittimo dovrebbe essere basato su un consenso quanto più ampio possibile,

E. considerando che la Costituzione è stata ampiamente criticata da ONG e organizzazioni nazionali, europee e internazionali, dalla Commissione di Venezia e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, che è stata adottata esclusivamente con i voti dei deputati dei partiti di governo e che è così venuto meno il consenso politico e sociale,

F. considerando che condivide le preoccupazioni espresse dalla Commissione di Venezia soprattutto per quanto riguarda la trasparenza, l'apertura e il carattere inclusivo nonché la tempistica del processo di adozione e per quanto riguarda le modifiche del sistema di controlli ed equilibri, in particolare le disposizioni riguardanti la nuova Corte costituzionale e i nuovi tribunali e giudici, che potrebbero mettere a rischio l'indipendenza della magistratura ungherese,

G. considerando che la nuova Costituzione omette di stabilire esplicitamente una serie di principi che l'Ungheria, in base ai propri obblighi internazionali, è tenuta a rispettare e a promuovere, come il divieto della pena di morte, dell'ergastolo, di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e la sospensione o la restrizione dei diritti fondamentali attraverso ordinanze speciali,

H. considerando che la nuova Costituzione, per i valori che sancisce e la sua ambigua formulazione di nozioni fondamentali come la "famiglia" e il diritto alla vita dal momento del concepimento, crea il rischio di discriminazione nei confronti di alcune categorie della società, in particolare le minoranze etniche, religiose e sessuali, le famiglie monoparentali, le persone che vivono in unioni di fatto e le donne,

I. considerando che l'ambigua formulazione del preambolo, in particolare le parti relative agli obblighi dello Stato ungherese nei confronti delle persone di etnia ungherese che vivono all'estero, può creare una base giuridica per azioni che i paesi vicini potrebbero considerare come ingerenza nelle loro questioni interne, determinando tensioni nella regione,

J. considerando che la nuova Costituzione sancisce che il proprio preambolo ha forza giuridica, il che potrebbe avere implicazioni legali e politiche e comportare incertezza del diritto,

K. considerando che l'inclusione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nella nuova Costituzione potrebbe dare adito a sovrapposizioni di competenze tra i tribunali ungheresi e internazionali, come evidenziato nel parere espresso dalla Commissione di Venezia,

L. considerando che la nuova Costituzione prevede l'ampio uso di leggi cardinali la cui adozione è altresì soggetta alla maggioranza di due terzi, che contempleranno un'ampia serie di questioni relative al sistema istituzionale ungherese, all'esercizio dei diritti fondamentali e a importanti disposizioni nella società; che in pratica ciò fa rientrare la loro adozione nel nuovo processo costituzionale ungherese,

M. considerando che, in base alla nuova Costituzione, una serie di questioni come aspetti specifici del diritto familiare e i sistemi fiscale e pensionistico, che rientrano normalmente nell'ambito di competenza del governo o sono contemplati da regolari poteri decisionali del Parlamento, dovranno altresì essere disciplinati da leggi cardinali, per cui le future elezioni avranno minore rilevanza creando più margine per un governo con una maggioranza di due terzi al fine di cementarne le preferenze politiche; che il processo per applicare norme specifiche dettagliate attraverso leggi cardinali potrebbe quindi mettere a rischio il principio della democrazia,

N. considerando che, come sottolineato dalla Commissione di Venezia, le politiche culturali, religiose, socioeconomiche e finanziarie non dovrebbero essere fissate definitivamente attraverso leggi cardinali,

O. considerando che un organo non parlamentare, il consiglio del bilancio, con limitata legittimità democratica, avrà il potere di veto sull'adozione del bilancio generale dell'Assemblea Nazionale, nel qual caso il Capo dello Stato potrà scioglierla, limitando fortemente il campo d'azione del legislatore democraticamente eletto;

P. considerando che l'efficace sistema di quattro commissari parlamentari sarà ridimensionato in un sistema formato da un mediatore generale e due vice, che potrebbe non fornire lo stesso livello di tutela dei diritti e che non includerà fra le sue competenze quelle dell'ex Commissario per i dati personali e la libertà d'informazione; che le competenze di quest'ultimo saranno trasferiti ad un'autorità il cui modus operandi non è specificato,

Q. considerando che, parallelamente all'adozione della nuova Costituzione, il governo ungherese e i partiti di governo hanno effettuato varie nuove nomine a posizioni chiave, come il Ministro della giustizia, il Presidente della Corte nazionale dei conti e il Presidente del Consiglio del bilancio, che il parlamento ungherese ha di recente eletto i giudici che siederanno nella nuova Corte costituzionale ungherese, come richiesto dalla nuova Costituzione; che la procedura di nomina e l'elezione non sono state basate sul consenso politico;

R. considerando che la nuova Costituzione stabilisce norme assai generali per quanto riguarda il sistema giudiziario e non chiarisce se la Suprema Corte, sotto il suo nuovo nome, proseguirà col suo attuale presidente,

S. considerando che l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha deciso di preparare una relazione sulla nuova Costituzione ungherese, sulla base del parere della Commissione di Venezia,

T. considerando che l'elaborazione e l'adozione di una nuova Costituzione non figuravano nel programma elettorale dei partiti di governo,

U. considerando che il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, ha dichiarato che "apprezzerebbe che il governo ungherese cercasse consigli e raccomandazioni nel proprio paese e presso il Consiglio d'Europa o le Nazioni Unite" e che ritiene che l'Ungheria, in quanto Stato membro dell'UE, dovrebbe invitare le istituzioni europee a fornire consulenza e rivedere la nuova Costituzione,

1. invita le autorità ungheresi ad affrontare le questioni e le preoccupazioni sollevate dalla Commissione di Venezia e ad attuarne le raccomandazioni, emendando la nuova Costituzione o attraverso future leggi cardinali e ordinarie, in particolare le invita a:

a – cercare attivamente un consenso, garantire una maggiore trasparenza e promuovere un'autentica inclusione politica e sociale e un ampio dibattito pubblico in relazione alla prossima elaborazione ed adozione di leggi cardinali, previste nella nuova Costituzione;

b – adottare unicamente il campo di applicazione di base, chiaramente definito, delle leggi cardinali sul sistema fiscale e pensionistico, le politiche per la famiglia, culturali, in materia di religione e socioeconomiche, che consenta ai futuri governi e parlamenti democraticamente eletti di adottare decisioni autonome su tali politiche; rivedere l'attuale mandato del consiglio del bilancio;

c – assicurare che ogni cittadino abbia diritto a una pari protezione dei propri diritti, a prescindere dal gruppo religioso, sessuale, etnico o societario a cui appartiene, nel rispetto dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, nella Costituzione e nel suo preambolo;

d – garantire esplicitamente, nella Costituzione, compreso nel preambolo, che l'Ungheria rispetterà l'integrità territoriale degli altri paesi quando chieda il sostegno delle persone di etnia ungherese che vivono all'estero;

e – ribadire l'indipendenza della magistratura ripristinando il diritto della Corte costituzionale a rivedere la normativa in materia di bilancio senza eccezione, come richiesto dal diritto basato sulla CEDU, rivedendo la disposizione sull'abbassamento dell'età pensionabile obbligatoria dei giudici e garantendo esplicitamente la gestione indipendente del sistema giudiziario;

f – tutelare esplicitamente, nella nuova Costituzione, tutti i diritti civili e sociali fondamentali, nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Ungheria, vietare la pena di morte, l'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, fornire sufficienti garanzie per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali e chiarire che i diritti fondamentali sono acquisiti alla nascita e non sono soggetti a condizioni;

g – garantire che la riorganizzazione del sistema dei commissari parlamentari non serva per annacquare le garanzie esistenti per quanto riguarda la protezione e la promozione dei diritti in materia di protezione delle minoranze nazionali, la protezione dei dati personali e la trasparenza dell'informazione pubblica importante, nonché l'indipendenza dei rispettivi organi responsabili al riguardo;

h – garantire che l'inserimento della Carta dei diritti fondamentali nella nuova Costituzione non provochi problemi d'interpretazione e sovrapposizione di competenze tra i tribunali nazionali, la nuova Corte costituzionale ungherese e la Corte di giustizia europea;

2. invita la Commissione ad effettuare una revisione ed analisi complete della nuova Costituzione e delle leggi cardinali da adottare in futuro, in modo da controllare che esse siano coerenti con l'acquis comunitario e in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché con la lettera e lo spirito dei trattati;

3. incarica le sue commissioni competenti a seguire l'evoluzione della questione, in collaborazione con la Commissione di Venezia e il Consiglio d'Europa, e a valutare se e come le raccomandazioni siano state applicate;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Consiglio d'Europa, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Agenzia dei diritti fondamentali, all'OSCE e al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

* * *

Parlamento europeo

Proposta di risoluzione comune presentata a seguito dell'interrogazione con richiesta di risposta orale a norma dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento

sulla Costituzione ungherese rivista

Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Norica Nicolai, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo

a nome del gruppo ALDE

29 giugno 2011

Risoluzione del Parlamento europeo sulla Costituzione ungherese rivista

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea (TUE), gli articoli 49, 56, 114, 167 e 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), in relazione al rispetto, alla tutela e alla promozione dei diritti fondamentali,

vista la nuova costituzione dell'Ungheria, adottata il 18 aprile 2011 dall'Assemblea Nazionale della Repubblica ungherese e firmata dal presidente dell'Ungheria il 25 aprile 2011, che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2012 (in appresso "la Costituzione"),

visti i pareri n. CDL (2011)001 e CDL (2011)016 della commissione di Venezia per la democrazia attraverso il diritto del Consiglio d'Europa, rispettivamente sulle tre questioni giuridiche emerse durante la stesura della nuova costituzione ungherese e sulla nuova costituzione ungherese,

vista la proposta di risoluzione n.. 12490, presentata il 25 gennaio 2011 in seno all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, su "Gravi regressi nei settori dello Stato di diritto e dei diritti umani in Ungheria",

vista la sentenza n. 30141/04 della Corte europea dei diritti dell'uomo (Schalk e Kopf contro l'Austria), e in particolare i suoi obiter dicta,

viste le interrogazioni orali presentate al Parlamento europeo sulla nuova Costituzione ungherese e le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla costituzione ungherese rivista e il successivo dibattito svoltosi l'8 giugno,

visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che l'Unione europea si fonda sui valori della democrazia e dello Stato di diritto, come stabilito dall'articolo 2 del TUE, sul rispetto inequivocabile dei diritti e delle libertà fondamentali, sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo, sul riconoscimento del valore giuridico di tali diritti, libertà e principi, come ulteriormente ribadito dall'imminente adesione dell'Unione europea alla CEDU,

B. considerando che, mentre l'elaborazione e l'adozione di una nuova costituzione rientra tra le competenze degli Stati membri, gli Stati membri, attuali e in fase di adesione, e l'UE hanno il dovere di assicurare che i contenuti e le procedure ottemperino ai valori dell'UE, alla Carta dei diritti fondamentali, alla CEDU, e che lo spirito e la lettera delle costituzioni adottate non siano in contrasto con questi valori e strumenti; che questo è chiaramente dimostrato dal fatto che diversi degli attuali Stati membri dell'Unione europea hanno rivisto e modificato loro costituzioni per aderire all'UE o per adattare le proprie costituzioni alle successive prescrizioni dei trattati UE,

C. considerando che, come deplorato dalla commissione di Venezia, il processo costituente, compresa l'elaborazione e l'adozione definitiva della nuova Costituzione, è stato caratterizzato da una mancanza di trasparenza, da carenze nel dialogo tra la maggioranza e l'opposizione, dalle insufficienti opportunità di un adeguato dibattito pubblico e da un calendario molto limitato[1] e, inoltre, la costituzione costituisce un quadro comunemente accettata per quanto riguarda gli ordinari processi democratici, condizione necessaria per un processo costituzionale pienamente riuscito e legittimo[2] che dovrebbe essere basato su un consenso quanto più ampio possibile all'interno della società ungherese[3],

D. considerando che la Costituzione è stata ampiamente criticata da ONG e organizzazioni nazionali, europee e internazionali, compresi i rappresentanti dei governi degli Stati membri, è stata adottata esclusivamente con i voti dei deputati dei partiti di governo ed è venuto meno il consenso politico e sociale di cui sopra,

E. considerando che il Parlamento europeo condivide le preoccupazioni espresse dalla commissione di Venezia circa l'indebolimento del sistema di controlli ed equilibri, in particolare per quanto riguarda le disposizioni in materia di competenze della maggioranza parlamentare e l'indebolimento della Corte costituzionale nonché dei tribunali e dei giudici come garanti indipendenti dell'ordinamento giuridico, che possono mettere a rischio l'indipendenza della magistratura ungherese,

F. considerando che la Costituzione omette di dichiarare esplicitamente una serie di diritti e doveri che l'Ungheria, sulla scorta dei suoi obblighi internazionali, è tenuta a rispettare e a promuovere, come il divieto della pena di morte, della discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e della reclusione a vita senza condizionale nonché la sospensione o la restrizione dei diritti fondamentali in un ordinamento giuridico speciale,

G. considerando che la Costituzione, attraverso i valori da essa sanciti e una formulazione ambigua in merito alla definizione di nozioni di base come "famiglia" e diritto alla vita dal momento del concepimento, comporta il rischio di discriminazione contro determinati gruppi della società, segnatamente minoranze etniche, religiose e sessuali, famiglie monoparentali, persone che vivono in un'unione civile e donne,

H. considerando che la Costituzione non garantisce esplicitamente che l'Ungheria rispetti l'integrità territoriale degli altri paesi e che la mancanza di tale disposizione, unitamente all'ambigua formulazione del preambolo, in particolare le parti relative agli obblighi dello Stato ungherese nei confronti dei membri dell'etnia ungherese che vivono all'estero, possono creare una base giuridica per azioni che i paesi vicini potrebbero considerare come ingerenze nelle loro questioni interne, determinando tensioni nella regione,

I. considerando che la Costituzione attribuisce al suo preambolo una rilevanza giuridica, per cui può comportare conseguenze giuridiche e politiche e portare a incertezza giuridica e considerando altresì che l'inserimento della Carta europea dei diritti fondamentali può causare sovrapposizione di competenze tra tribunali ungheresi ed internazionali, come sottolineato nel parere espresso dalla commissione di Venezia,

J. considerando che la Costituzione richiede l'adozione di oltre 30 cosiddette leggi cardinali, soggette anche alla maggioranza costituzionale di 2/3, che disciplineranno una vasta gamma di questioni riguardanti il ​​sistema istituzionale ungherese, l'applicazione dei diritti fondamentali, nonché le politiche culturali, religiose, socio-economiche e finanziarie, rendendo in pratica la loro adozione una parte del processo costituzionale e considerando che la Costituzione, conferisce rilevanza giuridica al suo preambolo, comportando eventuali implicazioni giuridiche e politiche, nonché incertezza giuridica,

K. considerando che, secondo la Costituzione, una serie di questioni, come ad esempio le norme specifiche sulla legislazione riguardante la famiglia e le regole di base dei sistemi fiscali e pensionistici, che normalmente rientrano tra le competenze del governo e l'ordinaria decisione dell'organo legislativo, verrà disciplinata da leggi cardinali, limitando così l'azione di ogni futuro governo che non abbia una maggioranza di due terzi, riducendo il significato di future elezioni e prefigurando la futura possibilità che una maggioranza dei due terzi possa fissare le sue opzioni politiche e disciplinare con leggi cardinali norme specifiche e dettagliate, il che può porre a repentaglio il principio della democrazia,

L. considerando che, come sottolineato dalla commissione di Venezia, le politiche culturali, religiose, socio-economiche e finanziarie non dovrebbero essere fissate definitivamente attraverso leggi cardinali,

M. considerando che un organo non parlamentare, il Consiglio di bilancio, con limitata legittimità democratica, avrà il potere di veto sull'adozione del bilancio generale dell'Assemblea Nazionale, nel qual caso il Capo dello Stato potrà scioglierla, limitando fortemente l'azione del legislatore democraticamente eletto; considerando che l'efficace sistema di quattro commissari parlamentari sarà degradato a uno formato da un commissario generale e due sostituti, che potrebbero non fornire lo stesso livello di protezione dei diritti e i cui poteri non includeranno quelli del precedente commissario per i dati personali e la libertà d'informazione; che inoltre la sue competenze saranno devolute a un organo di cui non si precisa il funzionamento,

N. considerando che, parallelamente all'adozione della nuova Costituzione, il governo ungherese e i partiti di governo hanno effettuato un elevato numero di sostituzioni in posizioni chiave, come il nuovo Procuratore generale, il Presidente della Corte dei conti dello Stato, il presidente del Consiglio di bilancio; che, secondo la nuova Costituzione, l'attuale mandato del presidente della Corte Suprema cesserà e il nuovo presidente della Corte di giustizia sarà eletto direttamente dal parlamento ungherese in cui i partiti di governo hanno una maggioranza di due terzi, e che cinque membri della Corte Costituzionale sono appena stati candidati ed eletti dai partiti al governo,

O. considerando che l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha deciso di preparare una relazione sulla nuova Costituzione ungherese, anche sulla base del parere della commissione di Venezia,

P. considerando che l'elaborazione e l'adozione di una nuova costituzione non figurava nel programma elettorale dei partiti di governo,

Q. considerando che il Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban-ki Moon ha dichiarato che il governo ungherese dovrebbe chiedere consigli e raccomandazioni all'interno del paese e al Consiglio d'Europa o alle Nazioni Unite e ritiene che l'Ungheria , come Stato membro dell'Unione europea, dovrebbe consultare le istituzioni europee per ottenere consigli e una revisione della Costituzione,

R. considerando che il Primo Ministro ungherese Viktor Orban ha dichiarato la sua disponibilità a sottoporre la Costituzione a tale revisione,

1. invita le autorità ungheresi a impegnarsi in merito alle numerose e serie questioni, preoccupazioni e raccomandazioni espresse dalla commissione di Venezia nei suoi pareri e ad attuarle tramite emendamenti alla Costituzione, alle leggi cardinali, alle leggi ordinarie e all'interpretazione costituzionale, come sostenuto dalla commissione, condivide pienamente le critiche della commissione di Venezia in relazione alla sua imprecisione in settori chiave come il sistema giudiziario e i diritti fondamentali dell'individuo e all'elevato numero di politiche culturali, religiose, morali, socio-economiche e finanziarie che saranno fissate rigidamente attraverso leggi cardinali mediante una maggioranza dei 2/3, mentre dovrebbero essere sancite da un voto della maggioranza dei legislatori eletti; concorda con le osservazioni della commissione per quanto riguarda il preambolo in relazione alla interpretazione della Costituzione;

2. invita le autorità ungheresi a cercare attivamente un ampio consenso, a garantire una maggiore trasparenza, un'autentica inclusione politica e sociale e un ampio dibattito pubblico sulla prossima elaborazione e adozione delle leggi cardinali previste nella nuova Costituzione;

3. invita la autorità ungheresi ad emendare la Costituzione affinché essa tuteli espressamente tutti i diritti fondamentali civili e sociali in linea con gli obblighi internazionali dell'Ungheria, proibisca la pena capitale, la detenzione a vita senza condizionale e le discriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale e chiarisca che i cittadini ungheresi possano acquisire diritti fondamentali alla nascita, senza essere soggetti a obblighi;

4. invita le autorità ungheresi a emendare la Costituzione, in particolare il preambolo, affinché essa garantisca pari protezione dei diritti di ogni cittadino a prescindere dalla connotazione religiosa, sessuale, etnica o societaria cui appartiene, nel rispetto dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, e a includervi una dichiarazione più esplicita sulla separazione tra Stato e chiesa e sulla libertà di stampa in quanto diritto individuale e non solo obbligo dello Stato;

5. invita le autorità ungheresi ad emendare la nuova Costituzione, compreso il preambolo, in modo da garantire specificamente che l'Ungheria rispetterà l'integrità territoriale degli altri paesi per quanto riguarda i cittadini di etnia ungherese che vivono all'estero;

6. chiede alle autorità ungheresi di ribadire l'indipendenza del potere giudiziario, garantendo in modo esplicito l'indipendenza della gestione del sistema giudiziario, ripristinando il diritto della Corte costituzionale di riesaminare la normativa finanziaria senza eccezioni, come richiesto dal diritto e dalla giurisprudenza basati sulla CEDU, rivedendo la disposizione sull'abbassamento dell'età pensionabile obbligatoria dei giudici;

7. chiede alle autorità ungheresi di assicurare che ogni legge cardinale prevista che potrebbe disciplinare questioni come l'aborto, la politica familiare, il sistema fiscale e pensionistico e, più in generale, le politiche culturali, religiose, morali, socio-economiche e finanziarie, debba permettere ai governi e ai legislatori eletti democraticamente di decidere su questi temi, senza che tali politiche vengano fissate rigidamente nella Costituzione o in leggi cardinali troppo dettagliate; invita il governo ungherese a rivedere l'attuale mandato del Consiglio del bilancio;

8. invita le autorità ungheresi a garantire che l'inserimento della Carta dei diritti fondamentali nella nuova Costituzione non provochi problemi d'interpretazione e sovrapposizione di competenze tra i tribunali nazionali, la nuova Corte costituzionale ungherese e la Corte di giustizia europea;

9. invita le autorità ungheresi a garantire che la riorganizzazione del sistema dei commissari parlamentari non serva per abbassare l'attuale livello delle garanzie esistenti per la protezione e la promozione dei diritti nei settori come la protezione delle minoranze nazionali, la protezione dei dati personali e la trasparenza dell'informazione con rilevanza pubblica nonché l'indipendenza degli organi competenti; invita le autorità ungheresi a trovare un corrispettivo per l'abolizione dell'azione popolare presso la Corte costituzionale, per esempio prevedendo l'azione indiretta tramite un intermediario, come il difensore civico o un altro organo pertinente;

10. invita la Commissione europea ad effettuare un esame ed un'analisi completi e approfonditi della Costituzione ungherese e della prossima adozione delle leggi generiche sulla base della CEDU, della Carta dei diritti fondamentali, della lettera e dello spirito dei trattati e dell'acquis comunitario;

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Consiglio d'Europa, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Agenzia per i diritti fondamentali, all'OSCE e all'Organizzazione delle Nazioni Unite.



[1] Punto 144.

[2] Punto 12.

[3] Punto 21.