15 ottobre 2010 |
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Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione Articolo 117 del regolamento Sophia in 't Veld (ALDE) , Alexander Alvaro (ALDE) , Renate Weber (ALDE) , Sonia Alfano (ALDE) , Gianni Vattimo (ALDE) , Louis Michel (ALDE) e Baroness Sarah Ludford (ALDE) |
Oggetto: Garante ad interim e permanente del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi | |
L'8 luglio 2010 il Parlamento europeo ha approvato l'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi. La risoluzione legislativa del Parlamento invitava «la Commissione, ai sensi dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che stabilisce che i dati personali siano soggetti al controllo di “un'autorità indipendente”, a presentare quanto prima al Parlamento europeo e al Consiglio una rosa di tre candidati tra cui sarà scelta la personalità indipendente che svolgerà per conto dell'Unione europea il ruolo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dell'accordo», precisando che «la procedura deve essere, mutatis mutandis, la stessa seguita dal Parlamento europeo e dal Consiglio per la nomina del garante europeo della protezione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 recante applicazione dell'articolo 286 del trattato CE» (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=IT&reference=P7-TA-2010-0279#def_1_3#def_1_3). Il 27 agosto la Commissione europea ha annunciato la nomina di un garante indipendente ad interim. Il 29 luglio la Commissione ha pubblicato un invito a presentare le candidature per la posizione permanente di garante ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi e ora sta esaminando le candidature ricevute. Tuttavia, la Commissione, per «motivi di sicurezza» ha deciso di tenere segreto o confidenziale il nome del garante ad interim. Inoltre, la Commissione non ha applicato la procedura richiesta dal Parlamento, affermando che, in ragione della delicatezza della materia e della necessità di proteggere la riservatezza del nome della persona designata per motivi di sicurezza, avrebbe tenuto informato il Parlamento ai sensi degli accordi specifici sulla trasmissione delle informazioni riservate, come stabilito nell'accordo quadro tra istituzioni UE. Può la Commissione indicare la base giuridica che giustifica il vincolo di riservatezza sull'identità di un funzionario pubblico comunitario, ad interim o permanente, preposto a controllare l'attuazione del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi? Esistono precedenti di decisioni o accordi analoghi?
E-8327/10IT E-8410/10IT Risposta di Cecilia Malmström a nome della Commissione (3.12.2010) Come la Commissione ha già precisato in numerose occasioni, il nome del garante per l'attuazione dell'accordo TFTP (trattamento e trasferimento di dati di messaggistica finanziaria), sia per la carica ad interim che permanente, deve essere protetto per salvaguardare la privacy, l'integrità e la sicurezza della persona interessata. Pertanto, il nome della persona che ha accesso a informazioni particolarmente sensibili riguardanti il funzionamento del programma TFTP e le ricerche individuali effettuate non possono essere resi pubblici. Questo in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[1]. Si ricorda, tuttavia, agli onorevoli parlamentari che la Commissione ha comunicato il nome del garante ad interim ai coordinatori del gruppo della commissione competente della Camera. |
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