domenica 12 dicembre 2010

Interrogazione sull'iniziativa Yasuni ITT nella prospettiva della lotta contro il cambiamento climatico

24 novembre 2010
O-0191/2010
Interrogazione con richiesta di risposta orale
alla Commissione
Articolo 115 del regolamento
Catherine Grèze, Ulrike Lunacek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jean-Luc Mélenchon, Luis Manuel Capoulas Santos, Renate Weber, Nirj Deva, Luis Yáñez-Barnuevo García, Jean-Pierre Audy, Jürgen Klute, Helmut Scholz, Bernhard Rapkay, Constanze Angela Krehl, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Antolín Sánchez Presedo, Sven Giegold, Raül Romeva i Rueda, Martin Häusling, Gianni Vattimo, António Fernando Correia De Campos, Bernadette Vergnaud, Oriol Junqueras Vies, Gesine Meissner, Dirk Sterckx, Gerben-Jan Gerbrandy, Ilda Figueiredo, Corinne Lepage, Nuno Teixeira, Antonyia Parvanova, Jean-Marie Cavada, Charles Goerens, Pavel Poc, Michael Cashman, Isabelle Durant, Rebecca Harms, Francisco Sosa Wagner, Véronique De Keyser, Jo Leinen, Thijs Berman, Damien Abad, Mariya Nedelcheva, Marie-Christine Vergiat

Oggetto: Sostegno all'iniziativa Yasuni ITT nella prospettiva della lotta contro il cambiamento climatico

L'iniziativa Yasuni ITT, lanciata dal governo ecuadoriano e riguardante un parco naturale considerato riserva mondiale dall'UNESCO, mira a finanziare il non sfruttamento del petrolio del sottosuolo di una zona che ospita una delle più grandi biodiversità mondiali. Inoltre, la zona è abitata da varie comunità indigene, tra cui i popoli Tagaeri e Taromenane che vivono in isolamento volontario.

La rendita petrolifera ecuadoriana rappresenta il 22,2% del PIL dell'Ecuador e il 63,1% delle esportazioni del paese. Il parco Yasuni racchiude 850 milioni di barili di petrolio, ossia il 20% delle riserve totali di petrolio del paese equivalenti a 7,2 miliardi di dollari all'esportazione. Il fondo fiduciario internazionale, istituito il 3 agosto 2010 e amministrato dal PNUD, mira a raccogliere l'importo succitato, per metà dello Stato ecuadoriano, per l'altra metà della comunità internazionale, al fine di investirlo nelle energie rinnovabili nonché nell'occupazione connessa con tali attività. Conformemente al principio consacrato dall'ONU "delle responsabilità comuni ma differenziate" (Dichiarazione di Rio sul cambiamento climatico - 1992), il progetto va considerato come un tentativo innovativo di cambiare il modello di sviluppo.

A seguito dei sostegni annunciati all'iniziativa Yasuni ITT, in particolare da Benita Ferrero-Waldner in veste di commissario europeo per le relazioni esterne il 6 marzo 2009, dalla Comunità andina il 5 febbraio 2010, dai capi di Stato e di governo dei paesi dell'America latina e dei Caraibi il 23 febbraio 2010, dal Consiglio europeo nella dichiarazione del vertice tra la Comunità andina e l'Unione europea il 19 maggio 2010, intende la Commissione sostenere politicamente e dunque finanziariamente l'iniziativa Yasuni ITT? È essa disposta a incoraggiare in tal senso gli Stati membri, le grandi città d'Europa, l'OCSE e tutta la comunità internazionale? È essa disposta, infine, a riflettere sulla valorizzazione e la realizzazione di progetti analoghi all'iniziativa Yasuni ITT nel suo territorio e in altre zone del mondo?

Quali misure può proporre la Commissione al fine di aiutare i paesi in via di sviluppo a salvaguardare le foreste nel rispetto delle popolazioni indigene? Quale meccanismo internazionale, flessibile e basato sull'originalità dei progetti, potrebbe essa presentare, fuori del quadro dell'aiuto allo sviluppo, dei Meccanismi di sviluppo pulito nonché di REDD e REDD+?

Lingua originale dell'interrogazione: FR


Interrogazione sulla libertà di espressione e discriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale in Lituania

23 novembre 2010
O-0190/2010
Interrogazione con richiesta di risposta orale
alla Commissione
Articolo 115 del regolamento
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, a nome del gruppo ALDE

Oggetto: Violazione della libertà di espressione e discriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale in Lituania

Il 12 novembre 2010 il Parlamento lituano ha votato di procedere all'esame di una modifica del Codice amministrativo che istituisce un nuovo reato punibile con una multa(1) per la "promozione pubblica delle relazioni omosessuali"(2) e cerca di attuare la "Legge sulla protezione dei minori contro gli effetti nocivi della Pubblica Informazione "approvata il 14 luglio 2009, che vieta - nonostante sia stata due volte oggetto di veto dei Presidenti lituani, sia stata criticata dal Parlamento europeo(3), e condannata dalle ONG a difesa dei diritti umani e dalle organizzazioni LGBT - informazioni che potrebbero promuovere le relazioni sessuali o altri concetti come concludere matrimoni o creare una famiglia diversamente da quanto stabilito nella Costituzione o nel Codice Civile . La modifica limiterebbe seriamente la libertà di parola e di espressione, come sostenere pubblicamente o fare campagne per la parità, per i diritti LGBT, o contro la discriminazione basata sul sesso o sull'orientamento sessuale, ed è destinata ad applicarsi nei luoghi pubblici, compresi i media, e può essere applicata per impedire lo svolgimento dei Gay Pride LGBT. Il Parlamento lituano dovrebbe completare l'esame della modifica il 16 dicembre. Sono state presentate anche modifiche al codice penale che potrebbero essere esaminate a breve, mentre l'incertezza circonda una legge contenente il divieto di "manifestazione o promozione dell'orientamento sessuale" nella pubblicità, in quanto le autorità affermano che tale disposizione è un errore da correggere. La Commissaria ha dichiarato di aver "seguito attentamente gli sviluppi in Lituania per quanto riguarda la legge sulla tutela dei minori", e che "continuerà a vigilare su eventuali tentativi di utilizzare questo elemento di legislazione per discriminare le persone LGBT"(4). In una recente lettera ai deputati ALDE, la Commissaria ha confermato che la Commissione respinge fermamente ogni forma di omofobia, che è incompatibile con i valori sui quali si fonda l'Unione europea, e che il suo dipartimento analizzerà il progetto di testo legislativo e deciderà se sia opportuna un'ulteriore azione.

La Commissione è del parere che, se approvato, il progetto di modifica e la legge sulla pubblicità sono compatibili con i valori di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e le libertà fondamentali garantite dal CFR e dalla CEDU, in particolare la libertà di espressione e di informazione e la libertà di riunione e con il divieto di discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale? Che cosa intende fare la Commissione per esprimere la propria preoccupazione alle autorità lituane? Ove l'emendamento sia approvato, la Commissione avvierà una procedura di infrazione? La Commissione proporrà una strategia europea (tabella di marcia) sulla lotta contro l'omofobia e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale nell'Unione europea al fine di garantire che i diritti fondamentali siano tutelati, rispettati e promossi?

(1) da 2.000 a 10.000 Lita; 580-2.900 Euro
(2) No. XIP-2595, nuovo articolo 214 (30)
(3) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2009-0019+0+DOC+XML+V0//EN
(4) Videomessaggio del Vicepresidente della Commissione europea rivolto ai partecipanti alla Conferenza Baltic Pride il 7 maggio 2010 a Vilnius, Lituania.
Lingua originale dell'interrogazione: EN

Interrogazione sui danni arrecati dallo storno all'agricoltura


26 novembre 2010
E-9815/2010
Interrogazione con richiesta di risposta scritta
alla Commissione
Articolo 117 del regolamento
Paolo De Castro (S&D) , Sergio Berlato (PPE) , Mario Pirillo (S&D) e Gianni Vattimo (ALDE)

Oggetto: Danni arrecati dallo storno (Sturnus vulgaris) all'agricoltura

Premesso:

che le popolazioni stanziali di storno (sturnus vulgaris), peraltro in costante e incontrollabile aumento numerico, sommate a quelle migratorie raggiungono densità rilevanti su molti territori dell'Unione europea, tali da comportare gravi e sempre più ricorrenti danni alle produzioni agricole e agli impianti produttivi;

che il prelievo venatorio della specie storno (sturnus vulgaris), è consentito ai sensi dell'Allegato II/2 della direttiva n. 409/79/CEE in diversi Stati dell'Europa come Portogallo, Spagna, Francia. Grecia e Ungheria;

che l'esclusivo e ricorrente ricorso al prelievo in deroga di specie di avifauna protette, come stabilito dall'articolo 9, lettera a) della citata direttiva n. 409/79/CEE, non può rappresentare un efficace strumento di prevenzione dei danni da storno alle colture agricole e che solo il reinserimento di tale passeriforme nell'elenco delle specie cacciabili può costituire adeguata soluzione del problema;

che il reiniserimento dello storno (sturnus vulgaris), tra le specie cacciabili, oltre alla finalità principale di prevenire i danni all'agricoltura risulterebbe utile anche ai fini di limitare la pressione venatoria su altre specie di maggior pregio,

intende la Commissione adottare misure e interventi a sostegno degli agricoltori danneggiati dalla presenza diffusa di tale passeriforme?

intende la Commissione procedere ad una modifica dell'Allegato II/2 della direttiva n. 409/79/CEE per consentire, agli Stati membri che ne facciano richiesta, il prelievo venatorio della specie storno (Sturnus vulgaris)?

ritiene opportuno la Commissione avviare tutte le procedure necessarie al reinserimento della specie storno (Sturnus vulgaris) nell'elenco delle specie cacciabili di cui all'Allegato II/1 della direttiva n. 409/79/CEE?


Interrogazione sulle basi dati sui Rom e discriminazione in Francia e nell'UE


12 ottobre 2010
O-0154/2010
Interrogazione con richiesta di risposta orale
alla Commissione
Articolo 115 del regolamento
Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Metin Kazak, Marielle De Sarnez, a nome del gruppo ALDE

Oggetto: Basi dati sui Rom e discriminazione in Francia e nell'UE

Il 29 settembre 2010 la Commissione ha dichiarato che avrebbe inviato alla Francia "una lettera di messa in mora nella quale si richiede la trasposizione integrale della direttiva (sulla libera circolazione), a meno che vengano forniti, entro il 15 ottobre 2010, progetti di misure di recepimento e un calendario dettagliato di attuazione" e un'ulteriore lettera contenente "domande dettagliate circa l'applicazione pratica delle garanzie politiche fornite" dalle autorità francesi in merito al fatto che esse "garantiscono appieno l'attuazione efficace e non discriminatoria della legislazione UE, nel rispetto dei trattati e della Carta dei diritti fondamentali dell'UE"(1), anche durante il periodo di applicazione della circolare del 5 agosto mirante esplicitamente all'espulsione dei Rom - e ciò nonostante il fatto che alcune ONG hanno fornito alla Commissione elementi di prova della natura etnica e razzista delle espulsioni e che il Parlamento europeo ha esortato la Commissione ad intervenire presso le autorità francesi anche per motivi di discriminazione.

Secondo informazioni recentemente apparse nei media, la gendarmerie francese gestisce una base dati chiamata "MENS"(2), dedicata prevalentemente ai Rom. Diverse ONG hanno presentato una denuncia per creazione di una base dati illegale e non dichiarata per la conservazione di "dati personali connessi all'origine razziale ed etnica" e hanno annunciato ulteriori ricorsi presso la Commissione nazionale per la protezione dei dati(3) e l'Alta autorità contro le discriminazioni e la parità(4), mentre le autorità francesi negano l'esistenza di tale base dati. In precedenza, il ministro per l'immigrazione aveva anche annunciato l'inserimento dei dati biometrici dei Rom espulsi nella base dati OSCAR(5); le basi EDVIGE/EDVIRSP(6)

sono in fase di creazione, e si riferisce che anche i Paesi Bassi e altri paesi dell'Unione europea stiano registrando dati di natura etnica e razziale, mentre l'Italia ha rifiutato ai Rom l'accesso ad alloggi sovvenzionati. In questo contesto, e senza averne informato il Parlamento, il Consiglio sta discutendo un progetto di conclusioni volte a colpire "i gruppi criminali mobili (itineranti)", nel quale viene utilizzata una terminologia ambigua.

La Commissione ha ricevuto le informazioni richieste dalle autorità francesi, nonché informazioni in merito all'esistenza di tali basi dati, alla loro natura, finalità, utilizzazione e conseguenze, in virtù del principio di leale cooperazione?

Quali iniziative intende adottare in relazione a ulteriori prove della discriminazione dei Rom e della violazione di norme nazionali ed europee sulla protezione dei dati, nonché rispetto alle informazioni ricevute dalle ONG sul trattamento discriminatorio e l'espulsione dei Rom in Francia e in altri Stati membri?

Di quali altre prove ha bisogno la Commissione per intervenire anche sulla violazione del divieto di discriminare in base alla razza e all'origine etnica?

Può la Commissione fornire informazioni sulle iniziative sui Rom attuate dall'UE e dalle istituzioni europee?

(1) http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1207
(2) "Minoranze Etniche Non Sedentarie", controllata dall'Ufficio centrale contro la criminalità itinerante (OCLDI).
(3) CNIL.
(4) HALDE.
(5) In francese "Outil de Statistiques et de Contrôle de l'Aide au Retour", Strumento per le statistiche e il controllo dell'assistenza al ritorno, che conserva una fotografia digitale e dieci impronte digitali; l'esistenza di un'altra base dati (STIC-Canonge) che raccoglieva dati basati sull'appartenenza etnica e razziale era stata rivelata nel 2009 da una relazione parlamentare.
(6) Exploitation documentaire et valorisation de l'information générale / Exploitation documentaire et valorisation de l'information relative à la sécurité publique.
Lingua originale dell'interrogazione: EN

Il dibattito e la risposta della Commissione: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20101019&secondRef=ITEM-017&language=IT

Interrogazione sul programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi


15 ottobre 2010
E-8327/2010
Interrogazione con richiesta di risposta scritta
alla Commissione
Articolo 117 del regolamento
Sophia in 't Veld (ALDE) , Alexander Alvaro (ALDE) , Renate Weber (ALDE) , Sonia Alfano (ALDE) , Gianni Vattimo (ALDE) , Louis Michel (ALDE) e Baroness Sarah Ludford (ALDE)

Oggetto: Garante ad interim e permanente del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi
L'8 luglio 2010 il Parlamento europeo ha approvato l'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi. La risoluzione legislativa del Parlamento invitava «la Commissione, ai sensi dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che stabilisce che i dati personali siano soggetti al controllo di “un'autorità indipendente”, a presentare quanto prima al Parlamento europeo e al Consiglio una rosa di tre candidati tra cui sarà scelta la personalità indipendente che svolgerà per conto dell'Unione europea il ruolo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dell'accordo», precisando che «la procedura deve essere, mutatis mutandis, la stessa seguita dal Parlamento europeo e dal Consiglio per la nomina del garante europeo della protezione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 recante applicazione dell'articolo 286 del trattato CE» (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=IT&reference=P7-TA-2010-0279#def_1_3#def_1_3).

Il 27 agosto la Commissione europea ha annunciato la nomina di un garante indipendente ad interim. Il 29 luglio la Commissione ha pubblicato un invito a presentare le candidature per la posizione permanente di garante ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi e ora sta esaminando le candidature ricevute. Tuttavia, la Commissione, per «motivi di sicurezza» ha deciso di tenere segreto o confidenziale il nome del garante ad interim. Inoltre, la Commissione non ha applicato la procedura richiesta dal Parlamento, affermando che, in ragione della delicatezza della materia e della necessità di proteggere la riservatezza del nome della persona designata per motivi di sicurezza, avrebbe tenuto informato il Parlamento ai sensi degli accordi specifici sulla trasmissione delle informazioni riservate, come stabilito nell'accordo quadro tra istituzioni UE.

Può la Commissione indicare la base giuridica che giustifica il vincolo di riservatezza sull'identità di un funzionario pubblico comunitario, ad interim o permanente, preposto a controllare l'attuazione del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi? Esistono precedenti di decisioni o accordi analoghi?


E-8327/10IT

E-8410/10IT

Risposta di Cecilia Malmström

a nome della Commissione

(3.12.2010)

Come la Commissione ha già precisato in numerose occasioni, il nome del garante per l'attuazione dell'accordo TFTP (trattamento e trasferimento di dati di messaggistica finanziaria), sia per la carica ad interim che permanente, deve essere protetto per salvaguardare la privacy, l'integrità e la sicurezza della persona interessata. Pertanto, il nome della persona che ha accesso a informazioni particolarmente sensibili riguardanti il funzionamento del programma TFTP e le ricerche individuali effettuate non possono essere resi pubblici.

Questo in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[1].

Si ricorda, tuttavia, agli onorevoli parlamentari che la Commissione ha comunicato il nome del garante ad interim ai coordinatori del gruppo della commissione competente della Camera.



[1] GU L 8 del 12.1.2001.

sabato 11 dicembre 2010

Ideologie italiane 1950-2000: intervista


Italienische Literatur und Kultur (HS 2010)

Gianni Vattimo

Ideologie italiane 1950-2000

Gianni Vattimo e la sua filosofia alla Cattedra De Sanctis

Intervista del 22 ottobre 2010 per RSI 2 "L'attività culturale" (Luca Bernasconi)

Tolleranza è relativismo


L'espresso, 16 dicembre 2010

Tolleranza è relativismo

Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe che Pascal contrappone così nettamente al Dio dei filosofi è davvero l’“unico” Dio? Certo così lo pensava Pascal. Ma non è detto che, nel suo razionalismo, avesse davvero ragione. La tradizione ebraica e poi quella cristiana, e così quella musulmana, sono certamente monoteistiche. Ma proprio il monoteismo ha sempre creato loro molte difficoltà nel praticare la carità: se Dio è uno solo, caratterizzato dall’unità del primo principio tanto caro ai filosofi greci, non dovrà la società impedire la predicazione dell’errore e costringere i singoli a professare, per il loro bene, la sola verità?
La tolleranza è sempre parsa pericolosamente vicina al relativismo. E oggi l’insistenza del Papa nella condanna di questo “errore” - mai tanto centrale, in passato, nella lotta dei cristiani contro gli dei pagani, “falsi e bugiardi” ma non certo “relativi” - è segno che il multiculturalismo delle società tardo-moderne non riesce più a convivere con l’idea dell’unicità della verità. E svela il carattere violento e autoritario di questa idea. Chi ha davvero bisogno di un Dio unico, se non qualche autorità che pretende di comandare in suo nome?
Un filosofo come Heidegger ha parlato del divino e degli “dèi” al plurale, non certo per dichiararsi politeista, ma semmai per riconoscere il carattere di mito storico che appartiene anche alla divinità in cui crediamo. Con il divino possiamo entrare in rapporto solo se ne accettiamo l’insuperabile essenza mitica: di racconto, di simbolo, che cade fatalmente sotto i colpi di qualunque “matematico impertinente” quando vuole valere come unico e supremo principio razionale.
Né per recitare il Padre nostro, né per ascoltare le parole di Gesù nel Vangelo, abbiamo bisogno che Dio sia il Dio unico dei filosofi e dei matematici. Come predicava Nietzsche: ora che questo Dio è morto (con il colonialismo e l’imperialismo), vogliamo che vivano molti dèi. E non necessariamente con i tratti di Gengis Khan.
Gianni Vattimo