Proposta di risoluzione comune
presentata a norma dell'articolo 110, paragrafo 4, del regolamento
in sostituzione delle proposte di risoluzione presentate dai gruppi:
Verts/ALE (B7‑0103/2011)
ALDE (B7‑0104/2011)
GUE/NGL (B7‑0107/2011)
S&D (B7‑0112/2011)
sulla legge ungherese sui media
Martin Schulz, Hannes Swoboda, Maria Badia i Cutchet, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sándor Tabajdi a nome del gruppo S&D
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Louis Michel, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Charles Goerens, Marietje Schaake, Frédérique Ries, Gianni Vattimo, Nathalie Griesbeck, Luigi de Magistris a nome del gruppo ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Christian Engström, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger a nome del gruppo Verts/ALE
Lothar Bisky, Rui Tavares, Eva-Britt Svensson, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat a nome del gruppo GUE/NGL
14 febbraio 2011
Risoluzione del Parlamento europeo sulla legge ungherese sui media
Il Parlamento europeo,
– visti gli articoli 2, 3, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea (TUE), gli articoli 49, 56, 114, 167 e 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) relativi al rispetto, la promozione e la tutela dei diritti fondamentali, in particolare alla libertà di espressione e di informazione nonché al diritto al pluralismo, nell'ambito dei media,
– vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi - DSMAV) (1),
– visti la Carta europea per la libertà di stampa, del 25 maggio 2009, il documento di lavoro della Commissione sul pluralismo dei media negli Stati membri dell'Unione europea (SEC(2007)0032), "l'approccio in tre tappe in tema di pluralismo dei media", definito dalla Commissione, e lo studio indipendente realizzato per conto della stessa istituzione e ultimato nel 2009,
– viste le sue risoluzioni del 22 aprile 2004 sui rischi di violazione, nell'UE e particolarmente in Italia, della libertà di espressione e di informazione (articolo 11, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali) (2), del 25 settembre 2008 sulla concentrazione e il pluralismo dei mezzi di informazione nell'Unione europea(3) e del 7 settembre 2010 sul giornalismo e i nuovi media – creare una sfera pubblica in Europa(4),
– viste le dichiarazioni della Commissione, le interrogazioni parlamentari presentate nonché le discussioni sulla libertà d'informazione in Italia, tenutesi al Parlamento europeo nell'ottobre 2009 e nel settembre 2010, e sulla legge ungherese sui media tenutesi in seno alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni il 17 gennaio 2011,
– vista la decisione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di chiedere all'Agenzia per i diritti fondamentali di elaborare una relazione comparativa annuale, che comprenda appositi indicatori, sulla situazione della libertà, del pluralismo e dell'indipendenza della governance dei media negli Stati membri dell'UE,
– vista la Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, in particolare gli articoli 5, paragrafo 2, 7 e 11 della stessa,
– visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che l'Unione europea è fondata sui valori della democrazia e dello Stato di diritto, quali definiti all'articolo 2 del TUE, e pertanto garantisce e promuove la libertà di espressione e d'informazione, sancita dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 10 della CEDU, e riconosce il valore giuridico dei diritti, delle libertà e dei principi stabiliti nella Carta dei diritti fondamentali, fatti dimostrati anche dall'adesione alla CEDU, ai sensi della quale la libertà e il pluralismo dei media sono requisiti preliminari essenziali; considerando altresì che i citati diritti comprendono la libertà di opinione e la libertà di ricevere e di comunicare informazioni senza controlli, interferenze né pressioni da parte delle autorità pubbliche,
B. considerando che il pluralismo e la libertà dei media continuano a destare grande preoccupazione nell'UE e nei suoi Stati membri, in particolare in Italia, Bulgaria, Romania, Repubblica ceca ed Estonia, come dimostrano le recenti critiche nei confronti della legge sui media e le modifiche costituzionali introdotte in Ungheria fra giugno e dicembre 2010, formulate da organizzazioni internazionali come l’OSCE e dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, da numerose organizzazioni internazionali e nazionali di giornalisti, da redattori ed editori, da ONG per la difesa dei diritti umani e delle libertà civili, nonché dagli Stati membri e dalla Commissione europea,
C. considerando che la Commissione ha espresso preoccupazioni e chiesto informazioni al governo ungherese quanto alla conformità della legge sui media con la DSMAV e con l'acquis in generale, segnatamente in relazione all’obbligo di offrire una copertura equilibrata applicabile a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi, sollevando anche dubbi sulla conformità della legge con il principio di proporzionalità e il rispetto del diritto fondamentale alla libertà di espressione e di informazione, quale sancito dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con il principio del paese d’origine e i requisiti di registrazione; considerando che il governo ungherese ha risposto fornendo ulteriori informazioni e dichiarando la propria disponibilità a rivedere e a modificare la legge,
D. considerando che l'OSCE ha espresso notevoli perplessità circa la portata (materiale e territoriale) delle disposizioni legislative ungheresi, la libertà di espressione e la disciplina dei contenuti, la nomina di un unico responsabile sia per i media che per le telecomunicazioni nazionali e la conformità ai principi che disciplinano l'emittenza pubblica(5), indicando che la nuova legge nuoce al pluralismo dei media, sopprime l'indipendenza politica e finanziaria dei media di servizio pubblico e consolida gli elementi negativi per la libertà dei media nel lungo periodo, e che l'Autorità e il Consiglio responsabili dei media sono politicamente omogenei(6) ed esercitano un controllo politico e governativo pervasivo e centralizzato su tutti i media; considerando che tra gli ulteriori motivi di preoccupazione figurano il carattere sproporzionato delle sanzioni, estremamente severe per ragioni discutibili e non definite, la mancanza di una sospensione automatica delle sanzioni in caso di ricorso contro una sanzione dell'autorità responsabile dei media, la violazione del principio della riservatezza delle fonti giornalistiche, la tutela dei valori della famiglia, ecc.;
E. condividendo le gravi riserve formulate dall’OSCE e concernenti l’Autorità e il Consiglio responsabili dei media e considerando il fatto che le caratteristiche più problematiche della legge sono contrarie alle norme OSCE e a quelle internazionali sulla libertà di espressione, come, ad esempio, la soppressione dell'indipendenza politica e finanziaria dei media di servizio pubblico, l'ambito di applicazione (materiale e territoriale) della legge e la decisione di non definire i termini chiave, mettendo i giornalisti nell’impossibilità di sapere quando potrebbero infrangere la legge,
F. considerando che il Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa ha invitato le autorità ungheresi a tener conto, in sede di revisione della legge sui media, delle norme del Consiglio d’Europa sulla libertà di espressione e il pluralismo dei media, nonché delle pertinenti raccomandazioni del comitato dei ministri e dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e, in particolare, delle norme vincolanti della CEDU e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo; considerando che il Commissario ha fatto riferimento all’uso di definizioni poco chiare che possono essere interpretate erroneamente, alla creazione di un meccanismo di regolamentazione politicamente non equilibrato con poteri sproporzionati e non subordinato a un controllo giudiziario completo, a rischi per l’indipendenza dei media audiovisivi di servizio pubblico e all’indebolimento della tutela delle fonti giornalistiche; considerando che lo stesso commissario ha sottolineato la necessità di consentire una reale partecipazione di tutte le parti interessate, compresi i partiti all'opposizione e la società civile, alla revisione della citata normativa che regola un aspetto fondamentale del funzionamento di una società democratica come quello in questione(7),
G. considerando che, di conseguenza, la legge ungherese sui media dovrebbe essere urgentemente sospesa e sottoposta a revisione sulla base delle osservazioni e delle proposte della Commissione, dell'OSCE e del Consiglio d'Europa, in modo da garantire la sua piena conformità al diritto dell'UE e alle norme e ai valori europei in materia di libertà, pluralismo e indipendenza della governance dei media,
H. considerando che, nonostante i ripetuti inviti del Parlamento a proporre una direttiva sulla libertà, il pluralismo e l'indipendenza della governance dei media, la Commissione ha finora posticipato tale proposta, divenuta sempre più necessaria e urgente,
I. considerando che, in materia di libertà di stampa e di espressione, tutti gli Stati membri dell'Unione europea sono tenuti a rispettare i criteri di Copenaghen per l'adesione all'UE, definiti nel giugno del 1993 in occasione del Consiglio europeo di Copenaghen, e che tali criteri devono essere attuati attraverso la legislazione pertinente dell'Unione europea,
J. considerando che la Corte di giustizia, nelle cause riunite C-39/05 P e C-52/05 P, ha stabilito ai paragrafi 45 e 46 che l'accesso all'informazione migliora la partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico, e che tale accesso costituisce una "condizione per l'esercizio effettivo, da parte di questi ultimi, dei loro diritti democratici",
1. invita le autorità ungheresi a ripristinare l’indipendenza della governance dei media e a porre fine alle interferenze dello Stato che recano pregiudizio alla libertà di espressione e a una copertura equilibrata dei media; reputa che la regolamentazione eccessiva dei media sia controproducente e metta a repentaglio il pluralismo effettivo nella sfera pubblica;
2. accoglie con favore l’iniziativa della Commissione di chiedere chiarimenti sulla legge ungherese sui media e la sua conformità con i trattati e il diritto dell’UE, nonché l’annuncio delle autorità magiare che si dichiarano disposte a modificare la legge;
3. si rammarica per il fatto che, per quanto concerne l'adesione all'acquis da parte dell'Ungheria, la Commissione abbia deciso di concentrarsi solo su tre aspetti e abbia omesso qualsiasi riferimento all'articolo 30 della DSMAV, limitando così le proprie prerogative al semplice controllo sul rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in sede di attuazione del diritto dell'Unione, da parte dell'Ungheria; esorta la Commissione a verificare che l'Ungheria rispetti il regime di responsabilità di cui alla direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico nonché a esaminare il recepimento in Ungheria delle decisioni quadro dell'Unione europea sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (2008/913/GAI) e sulla lotta al terrorismo (2008/919/GAI), che contengono riferimenti alla libertà di espressione e alle elusioni delle norme sulla libertà dei media;
4. invita la Commissione a procedere in modo rapido e tempestivo nell’esame approfondito della questione di adeguare la legge ungherese sui media alla legislazione europea, in particolare alla Carta dei diritti fondamentali, a fissare un termine ravvicinato entro il quale le autorità ungheresi devono modificare la legge e, in caso di mancato rispetto del termine, ad avviare una procedura di infrazione;
5. invita le autorità ungheresi a coinvolgere tutte le parti interessate nel processo di revisione della legge e della Costituzione, che rappresenta la base di una società democratica fondata sullo Stato di diritto, per mezzo di un equilibrio dei poteri, al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali della minoranza contro il rischio di una tirannia della maggioranza;
6. chiede alla Commissione di agire in base dell'articolo 265 del TFUE presentando, entro la fine dell'anno, una proposta legislativa a norma dell'articolo 225 del TFUE, in materia di libertà, pluralismo e indipendenza della governance dei media, al fine di colmare le lacune del quadro normativo dell'UE sui media, utilizzando le sue competenze nei settori del mercato interno, della politica audiovisiva, della concorrenza, delle telecomunicazioni, degli aiuti di Stato, dell'obbligo di servizio pubblico e dei diritti fondamentali di tutti i cittadini residenti nel territorio dell'UE, nella prospettiva di definire almeno i requisiti minimi essenziali che tutti gli Stati membri sono tenuti a soddisfare e a rispettare, anche nell'ambito della legislazione nazionale, per assicurare, garantire e promuovere la libertà di informazione, un adeguato livello di pluralismo e l'indipendenza della governance dei media;
7. invita le autorità ungheresi, nel caso in cui la legge sui media sia ritenuta incompatibile con la lettera e lo spirito dei trattati e con il diritto dell’UE, in particolare con la Carta dei diritti fondamentali, ad abrogare e a non applicare tale legge o quegli elementi della stessa che sono ritenuti incompatibili, conformemente alle osservazioni e alle proposte formulate dal Parlamento europeo, dalla Commissione, dall’OSCE e dal Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d'Europa, alle raccomandazioni del comitato dei ministri e dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Consiglio d'Europa nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Agenzia per i diritti fondamentali e all'OSCE.